La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali; ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.
Ciccone, M. (2015). Limiti di modificabilità della domanda giudiziale. IL FORO ITALIANO, 10(I).
Limiti di modificabilità della domanda giudiziale
CICCONE, MADDALENA
Primo
2015
Abstract
La modificazione della domanda ammessa a norma dell’art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali; ne consegue l’ammissibilità della modifica, nella memoria prevista dall’art. 183 c.p.c., dell’originaria domanda di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto con quella di accertamento dell’avvenuto effetto traslativo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.