È sempre più frequente la presenza sui veicoli di dispositivi connessi, sensori, rilevatori e scatole nere, deputati alla raccolta di dati e al funzionamento dei sistemi di guida assistita. Tali apparecchi sono in grado di fornire utili elementi in caso di sinistro. Il Codice delle Assicurazioni Private ha dunque inteso regolamentare il fenomeno, prevedendo sconti obbligatori in polizza in caso di installazione di una “scatola nera” sul veicolo e il riconoscimento del valore di prova legale alle rilevazioni da essa effettuate. Se applicato in via generalizzata, questo secondo profilo appare però problematico in quanto rischia di attribuire valenza incontestabile anche a risultanze caratterizzate intrinsecamente da un valore approssimativo o incerto. Nell’assenza di una normativa regolamentare di dettaglio – espressamente richiamata dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private – allo stato attuale deve dunque escludersi la possibilità di attribuire efficacia di prova legale tout-court alle misurazioni di tali strumenti. Ciò non significa tuttavia privarle di valore probatorio o utilità, nel contesto di una valorizzazione di tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio. La sentenza qui commentata è quindi condivisibile nelle sue conclusioni, ancorché appaia sempre più urgente l’adozione di una normativa secondaria che, evolvendosi di pari passo al rapido sviluppo tecnologico, dia criteri certi affinché sia possibile qualificare uno strumento come “scatola nera" ai fini delle previsioni di legge. È inoltre auspicabile che tale intervento regolamentare differenzi l’affidabilità delle misurazioni delle singole apparecchiature riconosciute, tenuto conto del margine di errore e delle soglie di sensibilità degli strumenti autorizzati, al fine di considerare questi elementi in relazione alla effettiva attribuzione di efficacia di prova legale. D’altro canto, il regime speciale della prova configurato dal Codice delle Assicurazioni Private concorre a delineare un sistema speciale di responsabilità civile per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tenuto conto dei rilevanti interessi generali e sociali da esso coinvolti. *** The installation on vehicles of connected devices, sensors, detectors and black boxes, dedicated to data collection and the operation of assisted driving systems is increasingly frequent. These devices are able to provide useful information in the event of a road accident. The Private Insurance Code therefore regulated the use of these devices, providing for mandatory discounts on insurance premiums when a “black box” is installed and recognizing any survey carried out by the device as legal evidence. If applied generally, however, this second provision appears problematic because it may provide undisputable value even to results intrinsically characterized by an approximate or uncertain value. In the absence of detailed regulations – expressly referred to by the provisions of the Private Insurance Code – at present the chance of attributing the effectiveness of legal proof tout-court to the meas- urements of these instruments must therefore be excluded. However, this does not imply the exclusion of probative value or usefulness, in the context of an evaluation of all the evidence emerged during the trial. The ruling commented hereto therefore appears correct and appreciable in its conclusions, even though the adoption of implementing provisions appears increasingly necessary. This legislation, taking into account the rapid technological development, should provide criteria to qualify an instrument as a “black box” for the purposes of the law. It is also desirable that this regulatory intervention differentiates the reliability of the measurements of the individual recognized instruments, taking into account the margin of error and the sensitivity thresholds of the authorized instruments, in order to consider these elements in relation to the effective attribution of legal proof effectiveness. On the other hand, the special regime of proof, configured by the Insurance Code, helps to outline a special system of civil liability for the damage deriving from the circulation of vehicles, taking into account the relevant general and social interests involved in this specific area.

Pellegatta, S. (2022). Il valore probatorio della scatola nera installata sui “veicoli connessi” al vaglio della giurisprudenza: verso un regime speciale di responsabilità civile. DIRITTO DI INTERNET(1), 104-118.

Il valore probatorio della scatola nera installata sui “veicoli connessi” al vaglio della giurisprudenza: verso un regime speciale di responsabilità civile

Pellegatta, S
2022

Abstract

È sempre più frequente la presenza sui veicoli di dispositivi connessi, sensori, rilevatori e scatole nere, deputati alla raccolta di dati e al funzionamento dei sistemi di guida assistita. Tali apparecchi sono in grado di fornire utili elementi in caso di sinistro. Il Codice delle Assicurazioni Private ha dunque inteso regolamentare il fenomeno, prevedendo sconti obbligatori in polizza in caso di installazione di una “scatola nera” sul veicolo e il riconoscimento del valore di prova legale alle rilevazioni da essa effettuate. Se applicato in via generalizzata, questo secondo profilo appare però problematico in quanto rischia di attribuire valenza incontestabile anche a risultanze caratterizzate intrinsecamente da un valore approssimativo o incerto. Nell’assenza di una normativa regolamentare di dettaglio – espressamente richiamata dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private – allo stato attuale deve dunque escludersi la possibilità di attribuire efficacia di prova legale tout-court alle misurazioni di tali strumenti. Ciò non significa tuttavia privarle di valore probatorio o utilità, nel contesto di una valorizzazione di tutti gli elementi di prova emersi nel corso del giudizio. La sentenza qui commentata è quindi condivisibile nelle sue conclusioni, ancorché appaia sempre più urgente l’adozione di una normativa secondaria che, evolvendosi di pari passo al rapido sviluppo tecnologico, dia criteri certi affinché sia possibile qualificare uno strumento come “scatola nera" ai fini delle previsioni di legge. È inoltre auspicabile che tale intervento regolamentare differenzi l’affidabilità delle misurazioni delle singole apparecchiature riconosciute, tenuto conto del margine di errore e delle soglie di sensibilità degli strumenti autorizzati, al fine di considerare questi elementi in relazione alla effettiva attribuzione di efficacia di prova legale. D’altro canto, il regime speciale della prova configurato dal Codice delle Assicurazioni Private concorre a delineare un sistema speciale di responsabilità civile per il danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, tenuto conto dei rilevanti interessi generali e sociali da esso coinvolti. *** The installation on vehicles of connected devices, sensors, detectors and black boxes, dedicated to data collection and the operation of assisted driving systems is increasingly frequent. These devices are able to provide useful information in the event of a road accident. The Private Insurance Code therefore regulated the use of these devices, providing for mandatory discounts on insurance premiums when a “black box” is installed and recognizing any survey carried out by the device as legal evidence. If applied generally, however, this second provision appears problematic because it may provide undisputable value even to results intrinsically characterized by an approximate or uncertain value. In the absence of detailed regulations – expressly referred to by the provisions of the Private Insurance Code – at present the chance of attributing the effectiveness of legal proof tout-court to the meas- urements of these instruments must therefore be excluded. However, this does not imply the exclusion of probative value or usefulness, in the context of an evaluation of all the evidence emerged during the trial. The ruling commented hereto therefore appears correct and appreciable in its conclusions, even though the adoption of implementing provisions appears increasingly necessary. This legislation, taking into account the rapid technological development, should provide criteria to qualify an instrument as a “black box” for the purposes of the law. It is also desirable that this regulatory intervention differentiates the reliability of the measurements of the individual recognized instruments, taking into account the margin of error and the sensitivity thresholds of the authorized instruments, in order to consider these elements in relation to the effective attribution of legal proof effectiveness. On the other hand, the special regime of proof, configured by the Insurance Code, helps to outline a special system of civil liability for the damage deriving from the circulation of vehicles, taking into account the relevant general and social interests involved in this specific area.
Nota a sentenza
scatola nera, black-box, blackbox, circolazione stradale, codice delle assicurazioni, assicurazione obbligatoria, sinistro, veicoli, regime speciale di responsabilità civile, responsabilità, onere della prova, mezzi di prova
Italian
2022
2022
1
104
118
reserved
Pellegatta, S. (2022). Il valore probatorio della scatola nera installata sui “veicoli connessi” al vaglio della giurisprudenza: verso un regime speciale di responsabilità civile. DIRITTO DI INTERNET(1), 104-118.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/402637
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