La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova precostituita e le cose da essa rappresentate si devono ritenere conformi alla verità, ai sensi dell’art. 2712 c.c. Tuttavia, la parte che nutre l’interesse a che la fotografia perda, in sede processuale, l’efficacia probatoria della quale è giuridicamente dotata ha l’onere di esperire il disconoscimento della sua conformità nei termini indicati dal richiamato art. 2712 c.c. Cioè, l’interessato deve apportare all’organo giudicante elementi chiari, circostanziati ed espliciti tali da far comprendere che le cose raffigurate nella fotografia non rappresentano la realtà. Comunque, anche qualora la parte abbia proceduto al disconoscimento del documento prodotto dall’altra parte, tale documento può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto.

Tropea, A. (2020). Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA(4), 1637-1650.

Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario

Tropea, A
2020

Abstract

La fotografia ritratta da Google e allegata all’avviso di accertamento ha la valenza di prova precostituita e le cose da essa rappresentate si devono ritenere conformi alla verità, ai sensi dell’art. 2712 c.c. Tuttavia, la parte che nutre l’interesse a che la fotografia perda, in sede processuale, l’efficacia probatoria della quale è giuridicamente dotata ha l’onere di esperire il disconoscimento della sua conformità nei termini indicati dal richiamato art. 2712 c.c. Cioè, l’interessato deve apportare all’organo giudicante elementi chiari, circostanziati ed espliciti tali da far comprendere che le cose raffigurate nella fotografia non rappresentano la realtà. Comunque, anche qualora la parte abbia proceduto al disconoscimento del documento prodotto dall’altra parte, tale documento può perdere la qualifica di prova e venire degradato a presunzione semplice ai sensi dell’art. 2729 c.c., così che il giudice, comunque, possa prudentemente apprezzarne il contenuto.
Nota a sentenza
Onere della prova, prova nel processo tributario, prova di natura informatica, attività di documentazione, disconoscimento della prova documentale
Italian
5-set-2020
2020
4
1637
1650
reserved
Tropea, A. (2020). Valenza probatoria del documento di fonte informatica nell’accertamento tributario. DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA(4), 1637-1650.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
TROPEA_DPT_2020.pdf

Solo gestori archivio

Descrizione: Articolo principale
Tipologia di allegato: Publisher’s Version (Version of Record, VoR)
Dimensione 184 kB
Formato Adobe PDF
184 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/296551
Citazioni
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
Social impact