Lo studio prende lo spunto dalla legge 69/2009, che, facendo eco a note sentenze della Suprema Corte e della Corte costituzionale risalenti al 2007, ha normativamente sancito la reciproca trasmigrabilità del processo da un ambito giurisdizionale all’altro. Si è parlato, a tale proposito, di translatio iudicii, ma questo inquadramento del fenomeno lascia trasparire note di perplessità, che hanno investito anche lo stesso legislatore, ambiguo nella terminologia adottata nel nuovo testo normativo. La ricerca prende le mosse dal superamento del dogma dell’incomunicabilità tra le giurisdizioni, sino ad allora considerate mondi circoscritti. Il mutamento di rotta ha aperto la strada al principio della tra-smigrazione del processo da un plesso giurisdizionale all’altro in caso di pronuncia declinatoria sulla giurisdizione. Non è peraltro chiaro se questo passaggio comporti una vera e propria riassunzione o una riproposizione della domanda. Non pochi dubbi accompagnano anche il conseguente tema del recupero del materiale istruttorio, considerate le notevoli diversità delle istruttorie che caratterizzano il processo civile, da un lato, e quello amministrativo, dall’altro, ove vige un sistema quadripartito , che ricomprende situazioni di decisa limitazione del potere istruttorio, come nel caso della competenza di legittimità, e situazioni, viceversa, ove al giudice è dato accertare in modo più penetrante i fatti, come accade nella giurisdizione esclusiva.
Vanz, M. (2010). Il funambolico confine tra giurisdizioni: piccole note sull'art. 59, l.n.69 del 2009. IL LAVORO NELLA GIURISPRUDENZA, 18(1), 9-14.
Il funambolico confine tra giurisdizioni: piccole note sull'art. 59, l.n.69 del 2009
VANZ, MARIA CRISTINA
2010
Abstract
Lo studio prende lo spunto dalla legge 69/2009, che, facendo eco a note sentenze della Suprema Corte e della Corte costituzionale risalenti al 2007, ha normativamente sancito la reciproca trasmigrabilità del processo da un ambito giurisdizionale all’altro. Si è parlato, a tale proposito, di translatio iudicii, ma questo inquadramento del fenomeno lascia trasparire note di perplessità, che hanno investito anche lo stesso legislatore, ambiguo nella terminologia adottata nel nuovo testo normativo. La ricerca prende le mosse dal superamento del dogma dell’incomunicabilità tra le giurisdizioni, sino ad allora considerate mondi circoscritti. Il mutamento di rotta ha aperto la strada al principio della tra-smigrazione del processo da un plesso giurisdizionale all’altro in caso di pronuncia declinatoria sulla giurisdizione. Non è peraltro chiaro se questo passaggio comporti una vera e propria riassunzione o una riproposizione della domanda. Non pochi dubbi accompagnano anche il conseguente tema del recupero del materiale istruttorio, considerate le notevoli diversità delle istruttorie che caratterizzano il processo civile, da un lato, e quello amministrativo, dall’altro, ove vige un sistema quadripartito , che ricomprende situazioni di decisa limitazione del potere istruttorio, come nel caso della competenza di legittimità, e situazioni, viceversa, ove al giudice è dato accertare in modo più penetrante i fatti, come accade nella giurisdizione esclusiva.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.