In materia di negoziazione assistita familiare, il procedimento che si instaura davanti al presidente del tribunale in seguito alla trasmissione dell’accordo non autorizzato dal p.m. ha natura di volontaria giurisdizione e si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, con competenza del giudice in composizione monocratica. Il presidente del tribunale, discostandosi dal parere obbligatorio ma non vincolante del pubblico ministero, può autorizzare l’accordo concluso in seguito a negoziazione assistita, ritenendo sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole.
Ciccone, M. (2017). Nota a Trib. Palermo, decr. 1° dicembre 2016. IL FORO ITALIANO, 2017(9).
Nota a Trib. Palermo, decr. 1° dicembre 2016
CICCONE, MADDALENA
2017
Abstract
In materia di negoziazione assistita familiare, il procedimento che si instaura davanti al presidente del tribunale in seguito alla trasmissione dell’accordo non autorizzato dal p.m. ha natura di volontaria giurisdizione e si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, con competenza del giudice in composizione monocratica. Il presidente del tribunale, discostandosi dal parere obbligatorio ma non vincolante del pubblico ministero, può autorizzare l’accordo concluso in seguito a negoziazione assistita, ritenendo sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.