Secondo l'A. la sentenza richiamata, al di là delle criticità formali, specie con riferimento al tema della divisibilità della prestazione, appare assolutamente rilevante perché denota l'emersione di una tendenza verso il progressivo superamento del dogma della solidarietà. Le sezioni unite così pronunciando e intrattenendosi a lungo circa l'effettivo fondamento della solidarietà finiscono per reinterpretare l'immutabile postulato della sua assoluta e incontestabile applicazione e paiono voler ricordare che accanto ad essa sussistono altre forme di responsabilità e altri principi che non possono essere totalmente trascurati. In questo senso è vero che nell'ordinamento è operante la c.d. "presunzione di solidarietà" per cui vi è la diffusa tendenza di considerare tale forma di responsabilità quasi come l'unica prevista dal sistema. Tuttavia con la pronuncia in esame la Corte ha ricordato come essa non possa operare sempre e incondizionatamente, specie nel caso in cui si accerti il difetto di taluni dei suoi requisiti. In effetti, il ripensamento della portata della categoria, passa anche attraverso l'imposizione di un maggior rigore nella verifica dell'esistenza dei presupposti di applicazione della stessa solidarietà. *** SOMMARIO: Il tema di indagine e la scelta delle sezioni unite. Le ragioni di una scelta. Alcune perplessità formali circa il procedimento argomentativo seguito dalle sezioni unite. Alcune considerazioni di merito: l'esclusione della solidarietà è conseguenza della mancanza di unicità della prestazione dovuta? Ulteriori considerazioni di merito: l'esclusione della solidarietà è conseguenza della configurazione giuridica dell'incarico conferito all'amministratore dai singoli condomini? La possibilità di una condivisione sul piano sostanziale della scelta delle sezioni unite. Prime conclusioni
Pellegatta, S. (2009). Il dogma della solidarietà e il problema delle obbligazioni condominiali dopo Cass. Sez. Un., 8.4.2008, n. 9148. LA NUOVA GIURISPRUDENZA CIVILE COMMENTATA, I(3), 137-152.
Il dogma della solidarietà e il problema delle obbligazioni condominiali dopo Cass. Sez. Un., 8.4.2008, n. 9148
PELLEGATTA, STEFANOPrimo
2009
Abstract
Secondo l'A. la sentenza richiamata, al di là delle criticità formali, specie con riferimento al tema della divisibilità della prestazione, appare assolutamente rilevante perché denota l'emersione di una tendenza verso il progressivo superamento del dogma della solidarietà. Le sezioni unite così pronunciando e intrattenendosi a lungo circa l'effettivo fondamento della solidarietà finiscono per reinterpretare l'immutabile postulato della sua assoluta e incontestabile applicazione e paiono voler ricordare che accanto ad essa sussistono altre forme di responsabilità e altri principi che non possono essere totalmente trascurati. In questo senso è vero che nell'ordinamento è operante la c.d. "presunzione di solidarietà" per cui vi è la diffusa tendenza di considerare tale forma di responsabilità quasi come l'unica prevista dal sistema. Tuttavia con la pronuncia in esame la Corte ha ricordato come essa non possa operare sempre e incondizionatamente, specie nel caso in cui si accerti il difetto di taluni dei suoi requisiti. In effetti, il ripensamento della portata della categoria, passa anche attraverso l'imposizione di un maggior rigore nella verifica dell'esistenza dei presupposti di applicazione della stessa solidarietà. *** SOMMARIO: Il tema di indagine e la scelta delle sezioni unite. Le ragioni di una scelta. Alcune perplessità formali circa il procedimento argomentativo seguito dalle sezioni unite. Alcune considerazioni di merito: l'esclusione della solidarietà è conseguenza della mancanza di unicità della prestazione dovuta? Ulteriori considerazioni di merito: l'esclusione della solidarietà è conseguenza della configurazione giuridica dell'incarico conferito all'amministratore dai singoli condomini? La possibilità di una condivisione sul piano sostanziale della scelta delle sezioni unite. Prime conclusioniFile | Dimensione | Formato | |
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