Il lavoro interviene nel dibattito sollevato dall'intervento del legislatore del 2013 sulla disciplina del delitto di atti persecutori, e in particolare sulla soluzione, dapprima adottata e poi sensibilmente modificata, di rendere irrevocabile la querela presentata dalla persona offesa. Una soluzione richiesta dal CSM all'indomani dell'introduzione del nuovo reato nel 2009 - per le stesse ragioni che impongono l'irrevocabilità della querela per il delitto di violenza sessuale - e che ha incontrato invece forti resistenze nei movimenti femministi, perché ritenuta contraria alla libertà di autodeterminazione delle donne. Quest'ultima affermazione viene messa in discussione all'interno del lavoro, attraverso una ricostruzione delle ragioni che stanno a fondamento della 'anomala' procedibilità a querela prevista, tradizionalmente, per la violenza sessuale e riproposta per gli atti persecutori, nonché delle ragioni sottostanti alle indicazioni della Convenzione di Istanbul del 2011, nel senso di una (necessaria e opportuna) procedibilità d'ufficio anche di queste ipotesi di reato.
Pecorella, C. (2015). Consideraciones sobre la revocabilidad de la querella en los procesos por violencia de género. In A. Doval Pais, C. Moya Guillem (a cura di), Nuevos limites penales para la autonomia individual y la intimidad (pp. 169-189). Navarra : Aranzadi.
Consideraciones sobre la revocabilidad de la querella en los procesos por violencia de género
PECORELLA, CLAUDIA
2015
Abstract
Il lavoro interviene nel dibattito sollevato dall'intervento del legislatore del 2013 sulla disciplina del delitto di atti persecutori, e in particolare sulla soluzione, dapprima adottata e poi sensibilmente modificata, di rendere irrevocabile la querela presentata dalla persona offesa. Una soluzione richiesta dal CSM all'indomani dell'introduzione del nuovo reato nel 2009 - per le stesse ragioni che impongono l'irrevocabilità della querela per il delitto di violenza sessuale - e che ha incontrato invece forti resistenze nei movimenti femministi, perché ritenuta contraria alla libertà di autodeterminazione delle donne. Quest'ultima affermazione viene messa in discussione all'interno del lavoro, attraverso una ricostruzione delle ragioni che stanno a fondamento della 'anomala' procedibilità a querela prevista, tradizionalmente, per la violenza sessuale e riproposta per gli atti persecutori, nonché delle ragioni sottostanti alle indicazioni della Convenzione di Istanbul del 2011, nel senso di una (necessaria e opportuna) procedibilità d'ufficio anche di queste ipotesi di reato.File | Dimensione | Formato | |
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