E' condivisibile la massima secondo la quale la riscossione dell'imposta accertata con avviso divenuto defintivo a seguito dell'estinzione del processo deve avvenire entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973. Essa desta, però, più di una perplessità sia per la sua incoerenza con il sistema dell'attuazione dei tributi sia per gli inconvenienti pratici che comporta.

Canè, D. (2015). Termine per la riscossione dopo l'estinzione del processo tributario. RASSEGNA TRIBUTARIA(5), 1285-1302.

Termine per la riscossione dopo l'estinzione del processo tributario

Canè, D
2015

Abstract

E' condivisibile la massima secondo la quale la riscossione dell'imposta accertata con avviso divenuto defintivo a seguito dell'estinzione del processo deve avvenire entro il termine di decadenza stabilito dall’art. 25, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 602 del 1973. Essa desta, però, più di una perplessità sia per la sua incoerenza con il sistema dell'attuazione dei tributi sia per gli inconvenienti pratici che comporta.
Nota a sentenza
Riscossione delle imposte, Estinzione del giudizio per inattività delle parti, Definitività dell’accertamento, Prescrizione decennale dell’actio iudicati
Italian
2015
5
1285
1302
reserved
Canè, D. (2015). Termine per la riscossione dopo l'estinzione del processo tributario. RASSEGNA TRIBUTARIA(5), 1285-1302.
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