Il contributo analizza, in una prospettiva comparata, il più recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla rilevanza penale della maternità surrogata. Le fattispecie di reato esistenti non offrono tutela adeguata agli interessi coinvolti: né alla madre surrogata che viene trattata alla stregua di un mezzo per soddisfare il desiderio di genitorialità della coppia committente, né al minore che divenire oggetto di scambio. A fronte dell’irrilevanza nella prassi della mal formulata incriminazione della maternità surrogata di cui all’art. 12, comma 6 della legge 40/2004, la giurisprudenza ha tentato di colmare, non senza risultati contradditori, tale vuoto di tutela, mediante il ricorso a reati pensati per prevenire comportamenti affatto differenti (artt. 567 e 495 c.p.). Nel riconoscere il preminente interesse del minore, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sembra impedire ai giudici nazionali di fare ricorso a queste ultime fattispecie incriminatrici. Ciò non preclude, tuttavia, al legislatore italiano la possibilità di vietare penalmente la surrogazione di maternità, costruendo un nuovo e più razionale modello di tutela dei fondamentali interessi in gioco.
Dova, M. (2015). Maternità surrogata e diritto penale. RIVISTA ITALIANA DI MEDICINA LEGALE E DEL DIRITTO IN CAMPO SANITARIO(3), 917-940.
Maternità surrogata e diritto penale
Dova, M
2015
Abstract
Il contributo analizza, in una prospettiva comparata, il più recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla rilevanza penale della maternità surrogata. Le fattispecie di reato esistenti non offrono tutela adeguata agli interessi coinvolti: né alla madre surrogata che viene trattata alla stregua di un mezzo per soddisfare il desiderio di genitorialità della coppia committente, né al minore che divenire oggetto di scambio. A fronte dell’irrilevanza nella prassi della mal formulata incriminazione della maternità surrogata di cui all’art. 12, comma 6 della legge 40/2004, la giurisprudenza ha tentato di colmare, non senza risultati contradditori, tale vuoto di tutela, mediante il ricorso a reati pensati per prevenire comportamenti affatto differenti (artt. 567 e 495 c.p.). Nel riconoscere il preminente interesse del minore, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo sembra impedire ai giudici nazionali di fare ricorso a queste ultime fattispecie incriminatrici. Ciò non preclude, tuttavia, al legislatore italiano la possibilità di vietare penalmente la surrogazione di maternità, costruendo un nuovo e più razionale modello di tutela dei fondamentali interessi in gioco.File | Dimensione | Formato | |
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