In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di evntuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell’art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall’art. 18 D. Lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributario”.
Carbone, G. (2015). Finanze e tributi – in genere – competenza territoriale determinata dalla connessione – concorso dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – autorità giudiziaria competente – individuazione – criteri. Cass., sez. III, 04.06.2014 (dep. 16.09.2014 ), n. 37858. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA, 26(3-4), 998-999.
Finanze e tributi – in genere – competenza territoriale determinata dalla connessione – concorso dei reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti – autorità giudiziaria competente – individuazione – criteri. Cass., sez. III, 04.06.2014 (dep. 16.09.2014 ), n. 37858
CARBONE, GABRIELE SALVATORE
2015
Abstract
In tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di false fatture e di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, trattandosi in ogni caso di reati di pari gravità, per la irrilevanza ex art. 4 cod. proc. pen. della configurabilità di evntuali circostanze attenuanti, appartiene a norma dell’art. 16 cod. proc. pen. al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato, non potendo trovare applicazione i criteri previsti dall’art. 18 D. Lgs. n. 74 del 2000, posto che questi ultimi sono applicabili solo quando è contestato un “singolo reato tributario”.File | Dimensione | Formato | |
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