La disciplina della navigazione attraverso gli stretti è prevista in maniera abbastanza articolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) (Montego Bay, 1982), entrata in vigore nel 1994. Molte parti della CNUDM sono state adottate, peraltro, dopo accesi dibattiti durante i negoziati, e rispecchiano quindi, sovente, delle soluzioni di compromesso. Ne è un esempio la Parte III della CNUDM, dedicata al passaggio negli « stretti utilizzati per la navigazione internazionale». Questa Parte introduce una importante novità per quanto concerne la navigazione negli stretti. La regola principale è ora il c.d. « passaggio in transito », una modalità di navigazione che si avvicina alla libertà di navigazione in alto mare. Il passaggio in transito si applica agli stretti di particolare rilevanza per la navigazione commerciale e militare, in quanto essi costituiscono la sola rotta per raggiungere determinati mari o in quanto non vi sono altre rotte comparabili dal punto di vista della navigazione e delle loro caratteristiche idrografiche. Ne sono un esempio le Bocche di Bonifacio, lo stretto di Dover, lo stretto di Malacca, lo stretto di Torres. Appare però evidente come il regime del passaggio in transito sia palesemente favorevole agli interessi degli Stati utilizzatori, nonostante sia generalmente considerato il risultato di un compromesso raggiunto durante i negoziati tra Stati costieri di stretti e Stati utilizzatori. È in questo contesto — evidentemente insoddisfacente dal punto di vista della tutela dell’ambiente marino e costiero degli stretti—che devono essere inquadrate le azioni degli Stati volte a garantire una tutela ottimale dell’ambiente marino e costiero degli stretti rientranti nella loro giurisdizione.
Fornari, M. (2014). Transito e protezione dell'ambiente marino negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale. RIVISTA GIURIDICA DELL'AMBIENTE, 29(6), 697-725.
Transito e protezione dell'ambiente marino negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale
FORNARI, MATTEO NICOLA
2014
Abstract
La disciplina della navigazione attraverso gli stretti è prevista in maniera abbastanza articolata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (CNUDM) (Montego Bay, 1982), entrata in vigore nel 1994. Molte parti della CNUDM sono state adottate, peraltro, dopo accesi dibattiti durante i negoziati, e rispecchiano quindi, sovente, delle soluzioni di compromesso. Ne è un esempio la Parte III della CNUDM, dedicata al passaggio negli « stretti utilizzati per la navigazione internazionale». Questa Parte introduce una importante novità per quanto concerne la navigazione negli stretti. La regola principale è ora il c.d. « passaggio in transito », una modalità di navigazione che si avvicina alla libertà di navigazione in alto mare. Il passaggio in transito si applica agli stretti di particolare rilevanza per la navigazione commerciale e militare, in quanto essi costituiscono la sola rotta per raggiungere determinati mari o in quanto non vi sono altre rotte comparabili dal punto di vista della navigazione e delle loro caratteristiche idrografiche. Ne sono un esempio le Bocche di Bonifacio, lo stretto di Dover, lo stretto di Malacca, lo stretto di Torres. Appare però evidente come il regime del passaggio in transito sia palesemente favorevole agli interessi degli Stati utilizzatori, nonostante sia generalmente considerato il risultato di un compromesso raggiunto durante i negoziati tra Stati costieri di stretti e Stati utilizzatori. È in questo contesto — evidentemente insoddisfacente dal punto di vista della tutela dell’ambiente marino e costiero degli stretti—che devono essere inquadrate le azioni degli Stati volte a garantire una tutela ottimale dell’ambiente marino e costiero degli stretti rientranti nella loro giurisdizione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.