L'azione revocatoria fallimentare può essere esperita ai sensi dell'art. 67 l. fall. per un contratto di appalto di opera pubblica stipulato dal fallito in cui il valore dell'obbligazione da questi assunta sorpassa notevolmente il corrispettivo pattuito, sottolineando una parificazione del soggetto pubblico a quello privato quando essi agiscono nel campo dell'impresa.
Ferrari, M. (1993). L'ammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare per un contratto di appalto pubblico eccessivamente oneroso per il contraente privato. In L'ammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare per un contratto di appalto pubblico eccessivamente oneroso per il contraente privato (pp. 526-549). Giuffrè Editore.
L'ammissibilità dell'azione revocatoria fallimentare per un contratto di appalto pubblico eccessivamente oneroso per il contraente privato
FERRARI, MARIANGELA
1993
Abstract
L'azione revocatoria fallimentare può essere esperita ai sensi dell'art. 67 l. fall. per un contratto di appalto di opera pubblica stipulato dal fallito in cui il valore dell'obbligazione da questi assunta sorpassa notevolmente il corrispettivo pattuito, sottolineando una parificazione del soggetto pubblico a quello privato quando essi agiscono nel campo dell'impresa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.