La pronuncia della Corte costituzionale qui commentata è la sent. n. 14/2004, nella quale il giudice delle leggi sviluppa una sorta di definizione della competenza esclusiva dello Stato “tutela della concorrenza”: essa viene indicata come una delle leve della politica economica statale destinata a promuovere, in accezione dinamica, misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. Tale competenza non è un ambito materiale specifico e oggettivamente delimitato, ma rappresenta piuttosto un’attribuzione trasversale dello Stato: l’utilità ed i fini sociali vanno anteposti alla libertà di concorrenza, che pure è valore basilare della libertà di iniziativa economica, ed è funzionale alla protezione degli interessi della collettività dei consumatori, affinché non rischino di essere pregiudicate le esigenze di costoro e dei contraenti più deboli. Esistono tuttavia interventi regionali sullo sviluppo economico che si legittimano per la loro riconducibilità alla competenza concorrente o residuale: la questione che chiede soluzione è quella del confine tra il principio autonomistico e quello della riserva allo Stato della tutela della concorrenza. L’intento del giudice è quello di salvare, in capo alle Regioni, significativi poteri di intervento di politica economica, posto che lascia intendere che, a fianco degli interventi di spettanza statale per lo sviluppo e l’equilibrio delle risorse finanziarie, ve ne possano essere altri privi di carattere unitario. Benché la materia “tutela della concorrenza” sia di esclusiva pertinenza dello Stato, alla sua realizzazione può concorrere anche il legislatore regionale, chiamato a non alterare o a distorcere il mercato, ma ad adottare solo quegli interventi capaci di preservarlo o stimolarlo, e dunque promuoverlo.
Buzzacchi, C. (2004). Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE, 2004(1), 277-291.
Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario
BUZZACCHI, CAMILLA
2004
Abstract
La pronuncia della Corte costituzionale qui commentata è la sent. n. 14/2004, nella quale il giudice delle leggi sviluppa una sorta di definizione della competenza esclusiva dello Stato “tutela della concorrenza”: essa viene indicata come una delle leve della politica economica statale destinata a promuovere, in accezione dinamica, misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali. Tale competenza non è un ambito materiale specifico e oggettivamente delimitato, ma rappresenta piuttosto un’attribuzione trasversale dello Stato: l’utilità ed i fini sociali vanno anteposti alla libertà di concorrenza, che pure è valore basilare della libertà di iniziativa economica, ed è funzionale alla protezione degli interessi della collettività dei consumatori, affinché non rischino di essere pregiudicate le esigenze di costoro e dei contraenti più deboli. Esistono tuttavia interventi regionali sullo sviluppo economico che si legittimano per la loro riconducibilità alla competenza concorrente o residuale: la questione che chiede soluzione è quella del confine tra il principio autonomistico e quello della riserva allo Stato della tutela della concorrenza. L’intento del giudice è quello di salvare, in capo alle Regioni, significativi poteri di intervento di politica economica, posto che lascia intendere che, a fianco degli interventi di spettanza statale per lo sviluppo e l’equilibrio delle risorse finanziarie, ve ne possano essere altri privi di carattere unitario. Benché la materia “tutela della concorrenza” sia di esclusiva pertinenza dello Stato, alla sua realizzazione può concorrere anche il legislatore regionale, chiamato a non alterare o a distorcere il mercato, ma ad adottare solo quegli interventi capaci di preservarlo o stimolarlo, e dunque promuoverlo.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.