La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20932 del 2025, si è pronunciata sulla spettanza del rimborso delle somme che una società aveva pagato in forza di due avvisi di accertamento, precedentemente annullati con sentenza passata in giudicato. Ebbene, la Suprema Corte, ancorché formatosi il giudicato sull'illegittimità degli atti impositivi (e, simmetricamente, sull'indebito versamento effettuato in relazione agli stessi), ha comunque rigettato il ricorso promosso dalla società, dando seguito a un orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di rimborso parziale equivale a un diniego espresso di rimborso del residuo, che la società avrebbe dovuto impugnare entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. A tal proposito, con il presente scritto si intende avanzare talune considerazioni circa la natura del provvedimento di rimborso parziale e, alla luce delle peculiarità che contraddistinguono il caso oggetto della citata pronuncia, porre l'attenzione sul rapporto tra la decisione della Suprema Corte e il precedente giudicato formatosi sull'illegittimità degli atti impositivi.

Zullo, F. (2026). Note in tema di rimborso parziale e riproponibilità dell'istanza. RASSEGNA TRIBUTARIA(1/2026).

Note in tema di rimborso parziale e riproponibilità dell'istanza.

Zullo, F.
2026

Abstract

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20932 del 2025, si è pronunciata sulla spettanza del rimborso delle somme che una società aveva pagato in forza di due avvisi di accertamento, precedentemente annullati con sentenza passata in giudicato. Ebbene, la Suprema Corte, ancorché formatosi il giudicato sull'illegittimità degli atti impositivi (e, simmetricamente, sull'indebito versamento effettuato in relazione agli stessi), ha comunque rigettato il ricorso promosso dalla società, dando seguito a un orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di rimborso parziale equivale a un diniego espresso di rimborso del residuo, che la società avrebbe dovuto impugnare entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. A tal proposito, con il presente scritto si intende avanzare talune considerazioni circa la natura del provvedimento di rimborso parziale e, alla luce delle peculiarità che contraddistinguono il caso oggetto della citata pronuncia, porre l'attenzione sul rapporto tra la decisione della Suprema Corte e il precedente giudicato formatosi sull'illegittimità degli atti impositivi.
Nota a sentenza
rimborso; diniego espresso; silenzio; giudicato
Italian
16-mar-2026
2026
1/2026
reserved
Zullo, F. (2026). Note in tema di rimborso parziale e riproponibilità dell'istanza. RASSEGNA TRIBUTARIA(1/2026).
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