Il contributo analizza la giurisprudenza costituzionale sulla deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa, soffermandosi in particolare sulle sentenze n. 262 del 2020 e n. 75 del 2025. La prima decisione ha dichiarato illegittima l’originaria previsione di totale indeducibilità dell’imposta facendo leva sul principio di coerenza interna del prelievo rispetto al suo presupposto economico. A distanza di pochi anni la seconda pronuncia ha invece ritenuto non fondate questioni sostanzialmente analoghe concernenti la previsione di deducibilità parziale dell’imposta, valorizzando l’evoluzione graduale della disciplina verso il riconoscimento della piena deducibilità. Nonostante gli esiti formalmente opposti, le due pronunce seguono uno stesso approccio, volto a contemperare la tutela dei contribuenti con le esigenze di equilibrio del bilancio pubblico. La vicenda conferma così il tradizionale atteggiamento prudenziale del giudice costituzionale in materia tributaria, soprattutto rispetto agli effetti finanziari retroattivi delle proprie decisioni.
Canzian, N. (2026). Norme tributarie incoerenti ed esigenze di sostenibilità del bilancio pubblico: il caso della giurisprudenza costituzionale sulla deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali. CONSULTA ONLINE(3), 1379-1392.
Norme tributarie incoerenti ed esigenze di sostenibilità del bilancio pubblico: il caso della giurisprudenza costituzionale sulla deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali
Canzian, N
2026
Abstract
Il contributo analizza la giurisprudenza costituzionale sulla deducibilità dell’Imu sugli immobili strumentali dal reddito d’impresa, soffermandosi in particolare sulle sentenze n. 262 del 2020 e n. 75 del 2025. La prima decisione ha dichiarato illegittima l’originaria previsione di totale indeducibilità dell’imposta facendo leva sul principio di coerenza interna del prelievo rispetto al suo presupposto economico. A distanza di pochi anni la seconda pronuncia ha invece ritenuto non fondate questioni sostanzialmente analoghe concernenti la previsione di deducibilità parziale dell’imposta, valorizzando l’evoluzione graduale della disciplina verso il riconoscimento della piena deducibilità. Nonostante gli esiti formalmente opposti, le due pronunce seguono uno stesso approccio, volto a contemperare la tutela dei contribuenti con le esigenze di equilibrio del bilancio pubblico. La vicenda conferma così il tradizionale atteggiamento prudenziale del giudice costituzionale in materia tributaria, soprattutto rispetto agli effetti finanziari retroattivi delle proprie decisioni.| File | Dimensione | Formato | |
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