Conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, la sentenza in commento ha dichiarato nulli quegli atti di assistenza finanziaria eseguiti in violazione della disciplina e dei limiti fissati dall’art. 2358 c.c.; in ragione del collegamento negoziale che caratterizza tali operazioni, ha poi esteso la medesima sanzione anche agli atti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni proprie. Una simile conclusione, tuttavia, si pone in marcato contrasto con le finalità sottese a tali regole, tradizionalmente volte ad assicurare l’integrità del capitale sociale e l’effettività dei conferimenti. La configurazione sostanzialmente “astratta” degli atti di acquisto e sottoscrizione suggerisce invece di limitare la nullità alle sole operazioni di assistenza finanziaria, secondo un’interpretazione maggiormente coerente con la lettera dell’art. 2358 c.c. e con i principi generali che innervano la disciplina in materia di azioni proprie. Nel contempo, le comprensibili esigenze di equità e tutela degli investitori che pure possono caratterizzare simili “operazioni baciate” dovrebbero invece trovare esclusivo riconoscimento nelle regole sulla prestazione dei servizi d’investimento.
Restelli, E. (2026). Sui rimedi civilistici per la violazione della disciplina in materia di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie. BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO, LXXIX(2), 226-236.
Sui rimedi civilistici per la violazione della disciplina in materia di assistenza finanziaria per l’acquisto o la sottoscrizione di azioni proprie
Restelli, E
2026
Abstract
Conformandosi al prevalente orientamento giurisprudenziale, la sentenza in commento ha dichiarato nulli quegli atti di assistenza finanziaria eseguiti in violazione della disciplina e dei limiti fissati dall’art. 2358 c.c.; in ragione del collegamento negoziale che caratterizza tali operazioni, ha poi esteso la medesima sanzione anche agli atti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni proprie. Una simile conclusione, tuttavia, si pone in marcato contrasto con le finalità sottese a tali regole, tradizionalmente volte ad assicurare l’integrità del capitale sociale e l’effettività dei conferimenti. La configurazione sostanzialmente “astratta” degli atti di acquisto e sottoscrizione suggerisce invece di limitare la nullità alle sole operazioni di assistenza finanziaria, secondo un’interpretazione maggiormente coerente con la lettera dell’art. 2358 c.c. e con i principi generali che innervano la disciplina in materia di azioni proprie. Nel contempo, le comprensibili esigenze di equità e tutela degli investitori che pure possono caratterizzare simili “operazioni baciate” dovrebbero invece trovare esclusivo riconoscimento nelle regole sulla prestazione dei servizi d’investimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


