Nella c.d. “lotta al terrorismo internazionale” una delle pratiche attuate da alcuni Stati, in particolare gli Stati Uniti, consiste nel ricorso alle “consegne straordinarie” (extraordinary renditions), in base alle quali uno Stato invia alcuni suoi agenti in un altro Stato per sequestrare un individuo, che viene poi trasferito in uno Stato terzo, solitamente il Paese di cui il sequestrato è cittadino e in cui è ricercato o considerato un oppositore politico. Tale pratica viene condotta in totale segretezza ed evidentemente nella più assoluta illegalità; gli individui sottoposti a extraordinary rendition non hanno, infatti, accesso al sistema giudiziario dello Stato di invio a cui potrebbero rivolgersi per opporsi al trasferimento in un altro Stato, contro di essi solitamente non viene formulata ufficialmente alcuna accusa e sovente vengono torturati dalle autorità dello Stato a cui vengono consegnati. Le consegne straordinarie risultano essere quindi in profondo contrasto con la legislazione internazionale come, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (1984) e il Patto sui diritti civili e politici (1966).

Fornari, M. (2009). La pratica delle "consegne straordinarie" in altri Stati di individui sospettati di terrorismo e il ricorso alle "garanzie diplomatiche". In I. Papanicolopulu (a cura di), Atti del V incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche (pp. 125-171). Milano : Giuffrè.

La pratica delle "consegne straordinarie" in altri Stati di individui sospettati di terrorismo e il ricorso alle "garanzie diplomatiche"

FORNARI, MATTEO NICOLA
2009

Abstract

Nella c.d. “lotta al terrorismo internazionale” una delle pratiche attuate da alcuni Stati, in particolare gli Stati Uniti, consiste nel ricorso alle “consegne straordinarie” (extraordinary renditions), in base alle quali uno Stato invia alcuni suoi agenti in un altro Stato per sequestrare un individuo, che viene poi trasferito in uno Stato terzo, solitamente il Paese di cui il sequestrato è cittadino e in cui è ricercato o considerato un oppositore politico. Tale pratica viene condotta in totale segretezza ed evidentemente nella più assoluta illegalità; gli individui sottoposti a extraordinary rendition non hanno, infatti, accesso al sistema giudiziario dello Stato di invio a cui potrebbero rivolgersi per opporsi al trasferimento in un altro Stato, contro di essi solitamente non viene formulata ufficialmente alcuna accusa e sovente vengono torturati dalle autorità dello Stato a cui vengono consegnati. Le consegne straordinarie risultano essere quindi in profondo contrasto con la legislazione internazionale come, ad esempio, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura (1984) e il Patto sui diritti civili e politici (1966).
Capitolo o saggio
terrorismo, diritti dell'uomo
Italian
Atti del V incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche
Papanicolopulu, I
2009
88-14-14445-1
Giuffrè
125
171
Fornari, M. (2009). La pratica delle "consegne straordinarie" in altri Stati di individui sospettati di terrorismo e il ricorso alle "garanzie diplomatiche". In I. Papanicolopulu (a cura di), Atti del V incontro di studio tra giovani cultori delle materie internazionalistiche (pp. 125-171). Milano : Giuffrè.
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