Il ricorso d’annullamento, disciplinato dagli articoli 230 ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea, costituisce la forma principale di controllo giurisdizionale di legittimità prevista per gli atti delle istituzioni dell’Unione. Esso mira ad ottenere l’annullamento degli atti che risultino illegittimi. Nella presente voce su l’ ‘Impugnazione degli atti comunitari’, vengono ripresi i principali elementi di tale procedura, quali la definizione di atto impugnabile (art. 230, primo comma, CE), i soggetti legittimati a proporre il ricorso (art. 230, commi secondo, terzo e quarto, CE), i vizi di legittimità (art. 230, secondo comma, CE), il termine di ricorso (art. 230, quinto comma, CE) e l’efficacia delle sentenze di annullamento (art. 231 CE). C Con specifico riguardo al diritto di ricorso spettante alle persone fisiche e giuridiche, la voce dedicata all’impugnazione degli atti comunitari richiama le notevoli difficoltà che tali ricorrenti incontrano per dimostrare l’esistenza delle condizioni previste dall’articolo 230, quarto comma, CE, il rischio che si producano lacune nel sistema di tutela giurisdizionale in situazioni in cui i soggetti pregiudicati non dispongano di alcun rimedio giurisdizionale effettivo, in alternativa al ricorso diretto ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, e l’appello della Corte di giustizia, contenuto nelle sentenze citate, a che gli Stati membri provvedano a riformare l’art. 230, quarto comma, CE.
Boni, D. (2006). Impugnazione degli atti comunitari. In S. Cassese (a cura di), Dizionario di Diritto pubblico (pp. 2970-2980). Milano : GIuffré, volume IV.
Impugnazione degli atti comunitari
BONI, DELFINA
2006
Abstract
Il ricorso d’annullamento, disciplinato dagli articoli 230 ss. del Trattato istitutivo della Comunità europea, costituisce la forma principale di controllo giurisdizionale di legittimità prevista per gli atti delle istituzioni dell’Unione. Esso mira ad ottenere l’annullamento degli atti che risultino illegittimi. Nella presente voce su l’ ‘Impugnazione degli atti comunitari’, vengono ripresi i principali elementi di tale procedura, quali la definizione di atto impugnabile (art. 230, primo comma, CE), i soggetti legittimati a proporre il ricorso (art. 230, commi secondo, terzo e quarto, CE), i vizi di legittimità (art. 230, secondo comma, CE), il termine di ricorso (art. 230, quinto comma, CE) e l’efficacia delle sentenze di annullamento (art. 231 CE). C Con specifico riguardo al diritto di ricorso spettante alle persone fisiche e giuridiche, la voce dedicata all’impugnazione degli atti comunitari richiama le notevoli difficoltà che tali ricorrenti incontrano per dimostrare l’esistenza delle condizioni previste dall’articolo 230, quarto comma, CE, il rischio che si producano lacune nel sistema di tutela giurisdizionale in situazioni in cui i soggetti pregiudicati non dispongano di alcun rimedio giurisdizionale effettivo, in alternativa al ricorso diretto ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, e l’appello della Corte di giustizia, contenuto nelle sentenze citate, a che gli Stati membri provvedano a riformare l’art. 230, quarto comma, CE.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.