In tema di imposta di registro, perché possa trovare applicazione la tassazione unitaria prevista dal comma 2 dell’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il vincolo di necessaria derivazione ivi previsto deve risultare dalla legge o scaturire da un’esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non dalla volontà delle parti. Le clausole allegate ad un contratto di cessione di azioni, che attengono alla consistenza del patrimonio dell’azienda, sono assoggettate a tributo autonomamente, a norma dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto sono il frutto dell’autonomia contrattuale delle parti e, pertanto, non risultano “necessariamente connesse” le une alle altre. Difatti, l’azienda rappresenta solo l’oggetto “mediato” della cessione di partecipazioni e, pertanto, le garanzie ad essa riferite non possono considerarsi al pari delle garanzie legali dovute dal venditore in relazione alla cosa compravenduta (le partecipazioni)
Canè, D. (2013). Cessione di partecipazioni e clausole di garanzia: brevi note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 17948/2012 (Sale of shares and warranty clauses: some remarks following decision No. 17948/2012 of the Italian Supreme Court). RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO(3/2013), 667-694.
Cessione di partecipazioni e clausole di garanzia: brevi note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 17948/2012 (Sale of shares and warranty clauses: some remarks following decision No. 17948/2012 of the Italian Supreme Court)
Canè, D
2013
Abstract
In tema di imposta di registro, perché possa trovare applicazione la tassazione unitaria prevista dal comma 2 dell’art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il vincolo di necessaria derivazione ivi previsto deve risultare dalla legge o scaturire da un’esigenza obiettiva del negozio giuridico, e non dalla volontà delle parti. Le clausole allegate ad un contratto di cessione di azioni, che attengono alla consistenza del patrimonio dell’azienda, sono assoggettate a tributo autonomamente, a norma dell’art. 21, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto sono il frutto dell’autonomia contrattuale delle parti e, pertanto, non risultano “necessariamente connesse” le une alle altre. Difatti, l’azienda rappresenta solo l’oggetto “mediato” della cessione di partecipazioni e, pertanto, le garanzie ad essa riferite non possono considerarsi al pari delle garanzie legali dovute dal venditore in relazione alla cosa compravenduta (le partecipazioni)File | Dimensione | Formato | |
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