Con un provvedimento urgente del 14 agosto 2013, diretto a potenziare su vari fronti la ‘sicurezza’ dei cittadini, il legislatore italiano ha voluto affrontare anche “l’allarme sociale” conseguente al “susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne”: tra le misure di contrasto alla violenza di genere, individuate prevalentemente nell’ambito del diritto penale sostanziale e processuale, molte critiche ha suscitato la previsione della irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), tanto che in sede di conversione del decreto legge 93/2013 quella previsione è stata circoscritta ai soli casi in cui il delitto sia realizzato con minacce reiterate e gravi (perché, ad esempio, è stata utilizzata un’arma), consentendosi in tutti gli altri casi la revoca della querela a condizione che la vittima riferisca direttamente al giudice la sua mutata volontà (c.d. revoca processuale), sì che quest’ultimo possa apprezzarne la effettiva spontaneità. La questione dei margini di scelta, sull’inizio e sulla prosecuzione del procedimento penale, che l’ordinamento dovrebbe lasciare alle donne vittime di violenza di genere, era stata oggetto di ampio dibattito in occasione della riforma dei reati sessuali: contrariamente alle aspettative di molti, infatti, la legge 66/1996, nel mantenere la procedibilità a querela per gran parte di quei reati, ha anche confermato la previsione della sua irrevocabilità, che ha da sempre caratterizzato la disciplina dei reati contro la libertà sessuale, originariamente collocati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Nell’ambito della riflessione sulle violenze di genere, l’attribuzione alla donna del potere di scelta sul ricorso o meno alla giustizia penale per la violenza subita viene per lo più ritenuta necessaria per il rispetto dovuto alla sua autonomia e libertà; conseguentemente, ogni limitazione della possibilità di modificare la scelta inizialmente manifestata viene considerata espressione di una (ennesima) sopraffazione della donna, dovuta a istanze punitive e securitarie ritenute dal legislatore prevalenti. Tuttavia, un cambiamento di prospettiva è oggi sollecitato sia da fonti internazionali come la Convenzione di Istanbul - che chiede agli Stati di assicurare la prosecuzione del processo per i fatti violenti realizzati, indipendentemente dalla volontà della donna -, sia dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali: in primis la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle due celebri sentenze Opuz v. Turchia del 2009 e Valiuliené v. Lithuania del 2013, ma anche la Corte di Giustizia nel caso Gueye e Sanchez del 2011. Lascia perplessi d’altra parte quella giurisprudenza che, per assecondare la volontà della donna di ritirare la denuncia, ricorre a formule assolutorie di vario tipo per giustificare la fine del procedimento penale, iniziato per un reato perseguibile d’ufficio come quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). In questo complesso scenario pare opportuno tornare a riflettere su quella premessa di partenza, per verificare se quella che appare come la privazione di un ambito di autonomia della donna (la limitazione del potere di revocare la denuncia presentata) non possa in realtà contribuire a migliorare la difficile situazione nella quale si trovano oggi le donne che chiedono giustizia.

Pecorella, C. (2014). Libertà vs sicurezza? La risposta penale alle violenze di genere nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima. Intervento presentato a: Quali politiche per la sicurezza? Novembre 14-15, Perugia, Italia.

Libertà vs sicurezza? La risposta penale alle violenze di genere nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima

PECORELLA, CLAUDIA
Primo
2014

Abstract

Con un provvedimento urgente del 14 agosto 2013, diretto a potenziare su vari fronti la ‘sicurezza’ dei cittadini, il legislatore italiano ha voluto affrontare anche “l’allarme sociale” conseguente al “susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne”: tra le misure di contrasto alla violenza di genere, individuate prevalentemente nell’ambito del diritto penale sostanziale e processuale, molte critiche ha suscitato la previsione della irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), tanto che in sede di conversione del decreto legge 93/2013 quella previsione è stata circoscritta ai soli casi in cui il delitto sia realizzato con minacce reiterate e gravi (perché, ad esempio, è stata utilizzata un’arma), consentendosi in tutti gli altri casi la revoca della querela a condizione che la vittima riferisca direttamente al giudice la sua mutata volontà (c.d. revoca processuale), sì che quest’ultimo possa apprezzarne la effettiva spontaneità. La questione dei margini di scelta, sull’inizio e sulla prosecuzione del procedimento penale, che l’ordinamento dovrebbe lasciare alle donne vittime di violenza di genere, era stata oggetto di ampio dibattito in occasione della riforma dei reati sessuali: contrariamente alle aspettative di molti, infatti, la legge 66/1996, nel mantenere la procedibilità a querela per gran parte di quei reati, ha anche confermato la previsione della sua irrevocabilità, che ha da sempre caratterizzato la disciplina dei reati contro la libertà sessuale, originariamente collocati tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume. Nell’ambito della riflessione sulle violenze di genere, l’attribuzione alla donna del potere di scelta sul ricorso o meno alla giustizia penale per la violenza subita viene per lo più ritenuta necessaria per il rispetto dovuto alla sua autonomia e libertà; conseguentemente, ogni limitazione della possibilità di modificare la scelta inizialmente manifestata viene considerata espressione di una (ennesima) sopraffazione della donna, dovuta a istanze punitive e securitarie ritenute dal legislatore prevalenti. Tuttavia, un cambiamento di prospettiva è oggi sollecitato sia da fonti internazionali come la Convenzione di Istanbul - che chiede agli Stati di assicurare la prosecuzione del processo per i fatti violenti realizzati, indipendentemente dalla volontà della donna -, sia dalla giurisprudenza delle corti sovranazionali: in primis la Corte europea dei diritti dell’uomo, nelle due celebri sentenze Opuz v. Turchia del 2009 e Valiuliené v. Lithuania del 2013, ma anche la Corte di Giustizia nel caso Gueye e Sanchez del 2011. Lascia perplessi d’altra parte quella giurisprudenza che, per assecondare la volontà della donna di ritirare la denuncia, ricorre a formule assolutorie di vario tipo per giustificare la fine del procedimento penale, iniziato per un reato perseguibile d’ufficio come quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.). In questo complesso scenario pare opportuno tornare a riflettere su quella premessa di partenza, per verificare se quella che appare come la privazione di un ambito di autonomia della donna (la limitazione del potere di revocare la denuncia presentata) non possa in realtà contribuire a migliorare la difficile situazione nella quale si trovano oggi le donne che chiedono giustizia.
paper
violenza di genere, violenze sulle donne, femminicidio, procedibilità a querela, querela irrevocabile, atti persecutori, stalking
Italian
Quali politiche per la sicurezza? Novembre 14-15
2014
2014
none
Pecorella, C. (2014). Libertà vs sicurezza? La risposta penale alle violenze di genere nel difficile equilibrio tra istanze repressive e interessi della vittima. Intervento presentato a: Quali politiche per la sicurezza? Novembre 14-15, Perugia, Italia.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/55651
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