La pronuncia in commento compendia una pluralità di profili di interesse non solo per quanto attiene all’approdo garantista cui giunge la Corte di Giustizia ma anche per il proficuo confronto dialettico intrattenuto tra corti nazionali e sovranazionali che, in un comune spirito di leale cooperazione, evoca il mutuo obiettivo di definire un’omogenea applicazione dei diritti fondamentali nell’ambito dello spazio giuridico europeo. Infatti, si evince un avanzamento sul piano del riconoscimento del “diritto a non contribuire alla propria incolpazione” nei confronti di persone fisiche chiamate a fornire un qualsiasi contributo informativo, nell’ambito dell’attività di vigilanza della competente autorità, se da tali risposte possa emergere una loro responsabilità penale o suscettibile di essere censurata con l’applicazione di una sanzione amministrativa di natura “sostanzialmente penale”. Peraltro, accogliendo una nozione convenzionalmente orientata del diritto al silenzio, il Giudice lussemburghese conclude per un’interpretazione conforme a tale fondamentale garanzia degli obblighi di sanzionare l’omessa collaborazione con l’autorità di vigilanza, sanciti dal diritto derivato dell’UE.
Schiavone, S. (2023). Il diritto al silenzio nello spazio giuridico europeo: osmosi delle garanzie se la sanzione amministrativa è “punitiva”. DIRITTO PENALE E PROCESSO(3).
Il diritto al silenzio nello spazio giuridico europeo: osmosi delle garanzie se la sanzione amministrativa è “punitiva”
Susanna Schiavone
2023
Abstract
La pronuncia in commento compendia una pluralità di profili di interesse non solo per quanto attiene all’approdo garantista cui giunge la Corte di Giustizia ma anche per il proficuo confronto dialettico intrattenuto tra corti nazionali e sovranazionali che, in un comune spirito di leale cooperazione, evoca il mutuo obiettivo di definire un’omogenea applicazione dei diritti fondamentali nell’ambito dello spazio giuridico europeo. Infatti, si evince un avanzamento sul piano del riconoscimento del “diritto a non contribuire alla propria incolpazione” nei confronti di persone fisiche chiamate a fornire un qualsiasi contributo informativo, nell’ambito dell’attività di vigilanza della competente autorità, se da tali risposte possa emergere una loro responsabilità penale o suscettibile di essere censurata con l’applicazione di una sanzione amministrativa di natura “sostanzialmente penale”. Peraltro, accogliendo una nozione convenzionalmente orientata del diritto al silenzio, il Giudice lussemburghese conclude per un’interpretazione conforme a tale fondamentale garanzia degli obblighi di sanzionare l’omessa collaborazione con l’autorità di vigilanza, sanciti dal diritto derivato dell’UE.| File | Dimensione | Formato | |
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