Dopo aver posto in luce l'irragionevolezza (e i rischi) di un sistema codicistico in cui la tutela endoprocessuale dei dichiaranti vulnerabili è vincolata a rigide categorie soggettive, individuate ex ante dalla legge, si esaminano le implicazioni del recepimento della Direttiva 2012/29/UE, in materia di tutela della vittima nel processo penale. La centralità assegnata dalle norme europee alla discrezionalità del giudice nell'individuazione e nella graduazione delle misure di protezione in favore della vittima, quando ne sia accertata la "vulnerabilità", e, dunque, la non sottoponibilità all'esame incrociato nel dibattimento, deve essere temperata: la deroga alla tipica forma di escussione della fonte di prova nel contraddittorio delle parti, costituzionalmente protetta, non può essere rimessa alle sole scelte degli organi procedenti, in assenza di criteri legislativi volti ad assicurare il bilanciamento fra la tutela del dichiarante vulnerabile, da un lato, e quella del diritto al confronto dell'imputato con il primo, dall'altro.

Cassibba, F. (2014). Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 1-10.

Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili

CASSIBBA, FABIO SALVATORE
2014

Abstract

Dopo aver posto in luce l'irragionevolezza (e i rischi) di un sistema codicistico in cui la tutela endoprocessuale dei dichiaranti vulnerabili è vincolata a rigide categorie soggettive, individuate ex ante dalla legge, si esaminano le implicazioni del recepimento della Direttiva 2012/29/UE, in materia di tutela della vittima nel processo penale. La centralità assegnata dalle norme europee alla discrezionalità del giudice nell'individuazione e nella graduazione delle misure di protezione in favore della vittima, quando ne sia accertata la "vulnerabilità", e, dunque, la non sottoponibilità all'esame incrociato nel dibattimento, deve essere temperata: la deroga alla tipica forma di escussione della fonte di prova nel contraddittorio delle parti, costituzionalmente protetta, non può essere rimessa alle sole scelte degli organi procedenti, in assenza di criteri legislativi volti ad assicurare il bilanciamento fra la tutela del dichiarante vulnerabile, da un lato, e quella del diritto al confronto dell'imputato con il primo, dall'altro.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Contraddittorio, fonte di prova vulnerabile, diritto al confronto
Italian
11-lug-2014
1
10
none
Cassibba, F. (2014). Oltre Lanzarote: la frastagliata classificazione soggettiva dei dichiaranti vulnerabili. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 1-10.
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