La recente legge 10 dicembre 2012 n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 che dà attuazione alla delega ivi contenuta, introduce in italia il principio dello stato unico di figlio. Il combinato disposto dei due atti normativi dà così piena efficacia, in tutti gli ambiti del codice civile e delle leggi speciali, al principio fondamentale secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Premessi alcuni rapidi cenni alle modifiche più salienti introdotte dal suddetto corpo normativo, il prsente contributo si sofferma sulle modifiche che sono state necessarie con riguardo alle norme di diritto internazionale privato quali contenute nella legge n. 218/1995. Viene così esaminata la modifica dell’art. 33 quanto alla legge applicabile allo stato di figlio, l’art. 34 sulla legge applicabile al riconoscimento di figlio; all’art. 35 sui rapporti tra genitori e figli. Particolare attenzione – ed una valutazione sostanzialmente critica – è infine dedicata all’introduzione di una apposita norma (il nuovo art. 36 bis) che eleva a norme di applicazione necessaria il principio di condivisione della responsabilità genitoriale e il dovere di mantenere i figli.
Honorati, C. (2014). Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218. In F. Preite (a cura di), Modifiche al codice civile e alle leggi speciali in materia di filiazione (pp. 261-296). Napoli : ESI.
Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218
HONORATI, COSTANZA
2014
Abstract
La recente legge 10 dicembre 2012 n. 219, e il decreto legislativo 28 dicembre 2013 n. 154 che dà attuazione alla delega ivi contenuta, introduce in italia il principio dello stato unico di figlio. Il combinato disposto dei due atti normativi dà così piena efficacia, in tutti gli ambiti del codice civile e delle leggi speciali, al principio fondamentale secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. Premessi alcuni rapidi cenni alle modifiche più salienti introdotte dal suddetto corpo normativo, il prsente contributo si sofferma sulle modifiche che sono state necessarie con riguardo alle norme di diritto internazionale privato quali contenute nella legge n. 218/1995. Viene così esaminata la modifica dell’art. 33 quanto alla legge applicabile allo stato di figlio, l’art. 34 sulla legge applicabile al riconoscimento di figlio; all’art. 35 sui rapporti tra genitori e figli. Particolare attenzione – ed una valutazione sostanzialmente critica – è infine dedicata all’introduzione di una apposita norma (il nuovo art. 36 bis) che eleva a norme di applicazione necessaria il principio di condivisione della responsabilità genitoriale e il dovere di mantenere i figli.File | Dimensione | Formato | |
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