Secondo la sentenza in commento "la clausola che prevede la facoltà di recesso o sospensione del contratto in caso di inadempimento, anche parziale, di obbligazioni derivanti da altro rapporto contrattuale fra le parti, è clausola vessatoria e deve essere specificamente sottoscritta". In particolare si esamina il tema attraverso la trattazione dei seguenti punti: la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie e modalità d' uso; l' individuazione del carattere vessatorio della clausola di recesso. L'assioma è: ove si può ravvisare facoltà di recesso o facoltà di sospensione della prestazione, non saldamente fondata sulle circostanze di stretta concludenza individuate dalla giurisprudenza con atteggiamento restrittivo, si verte in materia di clausole vessatorie.
Donati, A. (1992). Ancora in tema di clausole vessatorie. GIURISPRUDENZA ITALIANA, 8/9(Parte I Sez I), 1535-1542.
Ancora in tema di clausole vessatorie
DONATI, ALESSANDRA
1992
Abstract
Secondo la sentenza in commento "la clausola che prevede la facoltà di recesso o sospensione del contratto in caso di inadempimento, anche parziale, di obbligazioni derivanti da altro rapporto contrattuale fra le parti, è clausola vessatoria e deve essere specificamente sottoscritta". In particolare si esamina il tema attraverso la trattazione dei seguenti punti: la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie e modalità d' uso; l' individuazione del carattere vessatorio della clausola di recesso. L'assioma è: ove si può ravvisare facoltà di recesso o facoltà di sospensione della prestazione, non saldamente fondata sulle circostanze di stretta concludenza individuate dalla giurisprudenza con atteggiamento restrittivo, si verte in materia di clausole vessatorie.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.