Il saggio analizza l’istituto del consenso informato al trattamento sanitario, ossia un atto giuridico in senso stretto, consapevole, personale, libero e revocabile in ogni tempi. Non sussiste alcuna libera e consapevole determinazione senza il diritto di revoca in capo al paziente. Eppure, nella disciplina della Procreazione Medicalmente Assistita, l. 19 febbraio 2004, n. 40, si scorge una deroga, tanto rispetto al regime generale quanto rispetto agli altri modelli di regolazione europei. A norma dell’art. 6 l.n. 40/2004, una volta fecondato l’ovocita e conseguito l’embrione, la revoca non è più consentita al paziente, pure dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di crioconservazione embrionaria. Cionondimeno, la legge non si occupa delle sopravvenienze che possono intervenire dal momento della fecondazione al momento dell’utilizzo della blastocisti, per tutto il periodo di vitrificazione e conservazione del campione presso la biobanca. In specie, nulla si dice per il caso della crisi della coppia che ha prestato il consenso alla PMA, nulla si dice per i casi di rettificazione anagrafica del genere assegnato alla nascita oppure di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tantomeno alcun criterio di risoluzione delle controversie viene fornito in caso di morte del paziente. Per tale ragione, la giurisprudenza è stata chiamata a svolgere un ruolo di supplenza e ha fornito, come accaduto con la recente pronuncia della Corte costituzionale, nuove coordinate esegetiche, che si accompagnano a notevoli ricadute applicative.
Perrino, S. (2024). A "walking contradiction": il consenso informato irrevocabile al trattamento di PMA. FAMILIA(4), 439-459.
A "walking contradiction": il consenso informato irrevocabile al trattamento di PMA
Stefania Pia Perrino
2024
Abstract
Il saggio analizza l’istituto del consenso informato al trattamento sanitario, ossia un atto giuridico in senso stretto, consapevole, personale, libero e revocabile in ogni tempi. Non sussiste alcuna libera e consapevole determinazione senza il diritto di revoca in capo al paziente. Eppure, nella disciplina della Procreazione Medicalmente Assistita, l. 19 febbraio 2004, n. 40, si scorge una deroga, tanto rispetto al regime generale quanto rispetto agli altri modelli di regolazione europei. A norma dell’art. 6 l.n. 40/2004, una volta fecondato l’ovocita e conseguito l’embrione, la revoca non è più consentita al paziente, pure dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del divieto di crioconservazione embrionaria. Cionondimeno, la legge non si occupa delle sopravvenienze che possono intervenire dal momento della fecondazione al momento dell’utilizzo della blastocisti, per tutto il periodo di vitrificazione e conservazione del campione presso la biobanca. In specie, nulla si dice per il caso della crisi della coppia che ha prestato il consenso alla PMA, nulla si dice per i casi di rettificazione anagrafica del genere assegnato alla nascita oppure di modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, tantomeno alcun criterio di risoluzione delle controversie viene fornito in caso di morte del paziente. Per tale ragione, la giurisprudenza è stata chiamata a svolgere un ruolo di supplenza e ha fornito, come accaduto con la recente pronuncia della Corte costituzionale, nuove coordinate esegetiche, che si accompagnano a notevoli ricadute applicative.File | Dimensione | Formato | |
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