Lo scritto mette a confronto una recente pronuncia costituzionale – sent. n. 219 del 2023 – con l’orientamento in precedenza mostrato dal Giudice delle leggi, secondo cui è necessario abbattere qualsiasi preclusione ostativa alla concessione di benefici penitenziari volti a favorire il rapporto tra genitori e figli in tenera età, poiché le esigenze di sicurezza collettiva possono prevalere sull’interesse del minore solo all’esito di una loro attenta valutazione giudiziale nel caso concreto e mai in astratto. La presente decisione del 2023 esibisce epiloghi piuttosto deludenti, se raffrontati con questi precedenti giurisprudenziali. La Corte costituzionale non provvede, anzitutto, a eliminare alcune incoerenze sistematiche riconducibili al rigoroso regime di accesso alla detenzione domiciliare ordinaria da parte dei padri di bambini sino a dieci anni di età. Oltre a negare il diritto alla bigenitorialità, la Consulta non si appresta a rimuovere né ad attenuare i meccanismi correlati alla rigida configurazione della fattispecie oggetto di scrutinio e ratifica gli equilibri fissati in via generale e astratta dal legislatore, contribuendo così a limitare fortemente i margini di apprezzamento della magistratura di sorveglianza nel bilanciamento in concreto tra esigenze di difesa sociale e interessi del minore.
Capitta, A. (2024). Detenzione domiciliare ordinaria e tutela della bigenitorialità: la Consulta non estende ai padri il regime di accesso di maggior favore previsto per le madri. ARCHIVIO PENALE, 1(1 - Contenuti), 1-18.
Detenzione domiciliare ordinaria e tutela della bigenitorialità: la Consulta non estende ai padri il regime di accesso di maggior favore previsto per le madri
Capitta AM
2024
Abstract
Lo scritto mette a confronto una recente pronuncia costituzionale – sent. n. 219 del 2023 – con l’orientamento in precedenza mostrato dal Giudice delle leggi, secondo cui è necessario abbattere qualsiasi preclusione ostativa alla concessione di benefici penitenziari volti a favorire il rapporto tra genitori e figli in tenera età, poiché le esigenze di sicurezza collettiva possono prevalere sull’interesse del minore solo all’esito di una loro attenta valutazione giudiziale nel caso concreto e mai in astratto. La presente decisione del 2023 esibisce epiloghi piuttosto deludenti, se raffrontati con questi precedenti giurisprudenziali. La Corte costituzionale non provvede, anzitutto, a eliminare alcune incoerenze sistematiche riconducibili al rigoroso regime di accesso alla detenzione domiciliare ordinaria da parte dei padri di bambini sino a dieci anni di età. Oltre a negare il diritto alla bigenitorialità, la Consulta non si appresta a rimuovere né ad attenuare i meccanismi correlati alla rigida configurazione della fattispecie oggetto di scrutinio e ratifica gli equilibri fissati in via generale e astratta dal legislatore, contribuendo così a limitare fortemente i margini di apprezzamento della magistratura di sorveglianza nel bilanciamento in concreto tra esigenze di difesa sociale e interessi del minore.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Capitta-2024-Arch Pen-VoR.pdf
accesso aperto
Tipologia di allegato:
Publisher’s Version (Version of Record, VoR)
Licenza:
Altro
Dimensione
277.85 kB
Formato
Adobe PDF
|
277.85 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.