Lo scritto mette a confronto una recente pronuncia costituzionale – sent. n. 219 del 2023 – con l’orientamento in precedenza mostrato dal Giudice delle leggi, secondo cui è necessario abbattere qualsiasi preclusione ostativa alla concessione di benefici penitenziari volti a favorire il rapporto tra genitori e figli in tenera età, poiché le esigenze di sicurezza collettiva possono prevalere sull’interesse del minore solo all’esito di una loro attenta valutazione giudiziale nel caso concreto e mai in astratto. La presente decisione del 2023 esibisce epiloghi piuttosto deludenti, se raffrontati con questi precedenti giurisprudenziali. La Corte costituzionale non provvede, anzitutto, a eliminare alcune incoerenze sistematiche riconducibili al rigoroso regime di accesso alla detenzione domiciliare ordinaria da parte dei padri di bambini sino a dieci anni di età. Oltre a negare il diritto alla bigenitorialità, la Consulta non si appresta a rimuovere né ad attenuare i meccanismi correlati alla rigida configurazione della fattispecie oggetto di scrutinio e ratifica gli equilibri fissati in via generale e astratta dal legislatore, contribuendo così a limitare fortemente i margini di apprezzamento della magistratura di sorveglianza nel bilanciamento in concreto tra esigenze di difesa sociale e interessi del minore.

Capitta, A. (2024). Detenzione domiciliare ordinaria e tutela della bigenitorialità: la Consulta non estende ai padri il regime di accesso di maggior favore previsto per le madri. ARCHIVIO PENALE, 1(1 - Contenuti), 1-18.

Detenzione domiciliare ordinaria e tutela della bigenitorialità: la Consulta non estende ai padri il regime di accesso di maggior favore previsto per le madri

Capitta AM
2024

Abstract

Lo scritto mette a confronto una recente pronuncia costituzionale – sent. n. 219 del 2023 – con l’orientamento in precedenza mostrato dal Giudice delle leggi, secondo cui è necessario abbattere qualsiasi preclusione ostativa alla concessione di benefici penitenziari volti a favorire il rapporto tra genitori e figli in tenera età, poiché le esigenze di sicurezza collettiva possono prevalere sull’interesse del minore solo all’esito di una loro attenta valutazione giudiziale nel caso concreto e mai in astratto. La presente decisione del 2023 esibisce epiloghi piuttosto deludenti, se raffrontati con questi precedenti giurisprudenziali. La Corte costituzionale non provvede, anzitutto, a eliminare alcune incoerenze sistematiche riconducibili al rigoroso regime di accesso alla detenzione domiciliare ordinaria da parte dei padri di bambini sino a dieci anni di età. Oltre a negare il diritto alla bigenitorialità, la Consulta non si appresta a rimuovere né ad attenuare i meccanismi correlati alla rigida configurazione della fattispecie oggetto di scrutinio e ratifica gli equilibri fissati in via generale e astratta dal legislatore, contribuendo così a limitare fortemente i margini di apprezzamento della magistratura di sorveglianza nel bilanciamento in concreto tra esigenze di difesa sociale e interessi del minore.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Penitentiary system, Alternative measures, Ordinary Home Detention, Child’s interest protection
Diritto penitenziario, Esecuzione penale, Misure alternative alla detenzione, Detenzione domiciliare ordinaria, Tutela dei minori
Italian
5-feb-2024
2024
1
1 - Contenuti
1
18
open
Capitta, A. (2024). Detenzione domiciliare ordinaria e tutela della bigenitorialità: la Consulta non estende ai padri il regime di accesso di maggior favore previsto per le madri. ARCHIVIO PENALE, 1(1 - Contenuti), 1-18.
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