Nessuna disposizione normativa italiana vieta alle persone guarite da patologie oncologiche di adottare, di stipulare un contratto di assicurazione o bancario, di partecipare ai concorsi pubblici. Eppure, talune disposizioni normative hanno determinano un trattamento deteriore oppure l’esclusione dei dichiarati guariti dalle malattie neoplastiche. La l. 184/1983 prevede l’obbligo di eseguire indagini sullo stato di salute della persona che intende adottare. Dunque, è sempre possibile ottenere l’accesso alle informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, senza bilanciamento, differimento e interpello. Queste informazioni incidono sul rilascio del certificato di idoneità all’adozione del minore, italiano o straniero, da parte del medico e sulla successiva valutazione di idoneità da parte del Tribunale. Non si opera una distinzione tra tipi di patologie o tra dichiarati guariti e soggetti ancora malati. Vista la gravità della malattia, l’idoneità a ripresentarsi e la potenziale natura letale, è precluso il conseguimento del certificato. Con riferimento ai contratti menzionati, poi, è comune prassi richiedere al consumatore le informazioni sulle pregresse condizioni di salute con riferimento alle patologie oncologiche, con il rischio di conseguire un rifiuto al pagamento dell’indennizzo oppure un diniego alla sottoscrizione del contratto o, ancora, l’introduzione di clausole aggiuntive determinanti un aggravio di costi e oneri. Da ultimo, la verifica dello stato di salute dei candidati ai concorsi pubblici determina l’esclusione di coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di tumore, benchè siano stati dichiarati guariti da molti anni. L’accesso e l’impiego delle informazioni sanitarie menzionate hanno un significativo impatto sulla popolazione, se solo si considera che in Italia nel 2020 sono state diagnosticate con tumore 3,6 milioni di persone. Per tale ragione, otto proposte di legge hanno recentemente sottoposto alla Camera una nuova disciplina sul c.d. oblio oncologico. Le disposizioni sull’oblio oncologico intendono far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante la dichiarata guarigione clinica, una consistente parte di persone guarite dal tumore sperimentano discriminazione nell’esercizio dei propri diritti, rimuovendo, ai sensi dell’art. 3 Cost., gli ostacoli che limitano l’eguaglianza di questi soggetti la cui aspettativa di vita è aumentata. Si prevede la nullità di protezione delle clausole contrattuali che prevedono la violazione dei divieti di legge; si introducono nuovi obblighi di informazione per i consumatori; si intende modificare la disciplina in materia di adozione e affidamento, con espressi limiti per le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare. Il diritto all’oblio viene riconosciuto ai dichiarati guariti da almeno dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero dopo cinque anni, qualora la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Il testo unificato, approvato alla Camera e sottoposto al vaglio del Senato, mira alla affermazione del diritto soggettivo all’oblio per i pazienti dichiarati guariti, sull’esempio di altri ordinamenti europei. Si pone allora la necessità di studiare le discipline già in vigore, in Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Romania e Portogallo, così da comprendere meglio, attraverso la qualità riflettente della comparazione, i progetti di legge presentati alla Camera. In prima analisi, la comparazione consente di capire perché il diritto all’oblio oncologico dispone di un oggetto limitato a determinati settori dell’ordinamento e si vuole riconoscerlo solo ai dichiarati guariti da dieci anni, salva l’applicazione del più breve termine per i diagnosticati sotto i 21 anni. Benché la finalità di tutelare gli ex-pazienti oncologici dalle discriminazioni sia pienamente condivisibile, il legislatore italiano sta seguendo alcuni aspetti degli ordinamenti stranieri citati, senza instaurare un dialogo autonomo con esponenti del mondo scientifico, in grado di differenziare il trattamento dei dichiarati guariti a seconda del tipo e della gravità della patologia. Difatti, l’ordinamento francese ha già subito una riforma sul punto, che riduce drasticamente il termine a decorrere dal quale il diritto è riconosciuto. Le discipline menzionate, poi, contengono tabelle che indicano tutte le patologie neoplastiche per cui il tempo necessario per essere dichiarati guariti è inferiore a dieci anni. In secondo luogo, questa disamina conduce l’interprete a dubitare del limitato spazio applicativo dell’oblio sanitario, vincolato ai tumori senza riferimento ad altre malattie, con il rischio di incorrere in dubbi di legittimità costituzionale. Inoltre, lo studio di queste discipline induce l’interprete a interrogarsi sulla necessità di modificare il Codice del consumo, con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, di inserire nella legge sull’oblio una clausola di gestione delle sopravvenienze, ossia di un obbligo giuridico di aggiornamento periodico della legge, a fronte dei mutamenti sociali e scientifici, e, infine, di operare un bilanciamento con l’art. 41 Cost. Dunque, la comparazione è essenziale per il perfezionamento di un legge non solo necessaria ma anche effettiva.

Perrino, S. (2024). Oblio oncologico: la legge italiana e gli ordinamenti europei a confronto. Intervento presentato a: Diritto e..., Palermo.

Oblio oncologico: la legge italiana e gli ordinamenti europei a confronto

Perrino, SP
2024

Abstract

Nessuna disposizione normativa italiana vieta alle persone guarite da patologie oncologiche di adottare, di stipulare un contratto di assicurazione o bancario, di partecipare ai concorsi pubblici. Eppure, talune disposizioni normative hanno determinano un trattamento deteriore oppure l’esclusione dei dichiarati guariti dalle malattie neoplastiche. La l. 184/1983 prevede l’obbligo di eseguire indagini sullo stato di salute della persona che intende adottare. Dunque, è sempre possibile ottenere l’accesso alle informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, senza bilanciamento, differimento e interpello. Queste informazioni incidono sul rilascio del certificato di idoneità all’adozione del minore, italiano o straniero, da parte del medico e sulla successiva valutazione di idoneità da parte del Tribunale. Non si opera una distinzione tra tipi di patologie o tra dichiarati guariti e soggetti ancora malati. Vista la gravità della malattia, l’idoneità a ripresentarsi e la potenziale natura letale, è precluso il conseguimento del certificato. Con riferimento ai contratti menzionati, poi, è comune prassi richiedere al consumatore le informazioni sulle pregresse condizioni di salute con riferimento alle patologie oncologiche, con il rischio di conseguire un rifiuto al pagamento dell’indennizzo oppure un diniego alla sottoscrizione del contratto o, ancora, l’introduzione di clausole aggiuntive determinanti un aggravio di costi e oneri. Da ultimo, la verifica dello stato di salute dei candidati ai concorsi pubblici determina l’esclusione di coloro i quali hanno ricevuto una diagnosi di tumore, benchè siano stati dichiarati guariti da molti anni. L’accesso e l’impiego delle informazioni sanitarie menzionate hanno un significativo impatto sulla popolazione, se solo si considera che in Italia nel 2020 sono state diagnosticate con tumore 3,6 milioni di persone. Per tale ragione, otto proposte di legge hanno recentemente sottoposto alla Camera una nuova disciplina sul c.d. oblio oncologico. Le disposizioni sull’oblio oncologico intendono far fronte al fenomeno ricorrente per cui, nonostante la dichiarata guarigione clinica, una consistente parte di persone guarite dal tumore sperimentano discriminazione nell’esercizio dei propri diritti, rimuovendo, ai sensi dell’art. 3 Cost., gli ostacoli che limitano l’eguaglianza di questi soggetti la cui aspettativa di vita è aumentata. Si prevede la nullità di protezione delle clausole contrattuali che prevedono la violazione dei divieti di legge; si introducono nuovi obblighi di informazione per i consumatori; si intende modificare la disciplina in materia di adozione e affidamento, con espressi limiti per le indagini relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare. Il diritto all’oblio viene riconosciuto ai dichiarati guariti da almeno dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, in assenza di recidive o ricadute, ovvero dopo cinque anni, qualora la patologia sia insorta prima del ventunesimo anno di età. Il testo unificato, approvato alla Camera e sottoposto al vaglio del Senato, mira alla affermazione del diritto soggettivo all’oblio per i pazienti dichiarati guariti, sull’esempio di altri ordinamenti europei. Si pone allora la necessità di studiare le discipline già in vigore, in Francia, Olanda, Lussemburgo, Belgio, Romania e Portogallo, così da comprendere meglio, attraverso la qualità riflettente della comparazione, i progetti di legge presentati alla Camera. In prima analisi, la comparazione consente di capire perché il diritto all’oblio oncologico dispone di un oggetto limitato a determinati settori dell’ordinamento e si vuole riconoscerlo solo ai dichiarati guariti da dieci anni, salva l’applicazione del più breve termine per i diagnosticati sotto i 21 anni. Benché la finalità di tutelare gli ex-pazienti oncologici dalle discriminazioni sia pienamente condivisibile, il legislatore italiano sta seguendo alcuni aspetti degli ordinamenti stranieri citati, senza instaurare un dialogo autonomo con esponenti del mondo scientifico, in grado di differenziare il trattamento dei dichiarati guariti a seconda del tipo e della gravità della patologia. Difatti, l’ordinamento francese ha già subito una riforma sul punto, che riduce drasticamente il termine a decorrere dal quale il diritto è riconosciuto. Le discipline menzionate, poi, contengono tabelle che indicano tutte le patologie neoplastiche per cui il tempo necessario per essere dichiarati guariti è inferiore a dieci anni. In secondo luogo, questa disamina conduce l’interprete a dubitare del limitato spazio applicativo dell’oblio sanitario, vincolato ai tumori senza riferimento ad altre malattie, con il rischio di incorrere in dubbi di legittimità costituzionale. Inoltre, lo studio di queste discipline induce l’interprete a interrogarsi sulla necessità di modificare il Codice del consumo, con riferimento alle pratiche commerciali scorrette, di inserire nella legge sull’oblio una clausola di gestione delle sopravvenienze, ossia di un obbligo giuridico di aggiornamento periodico della legge, a fronte dei mutamenti sociali e scientifici, e, infine, di operare un bilanciamento con l’art. 41 Cost. Dunque, la comparazione è essenziale per il perfezionamento di un legge non solo necessaria ma anche effettiva.
relazione (orale)
diritto all’oblio; oblio oncologico; adozioni; assicurazioni; contratti bancari.
Italian
Diritto e...
2024
2024
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Perrino, S. (2024). Oblio oncologico: la legge italiana e gli ordinamenti europei a confronto. Intervento presentato a: Diritto e..., Palermo.
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