Il saggio affronta un argomento intimamente connesso al tema delle aree protette,ancorché distinto da esso: «il paesaggio». Siccome un’area protetta può essere considerata un paesaggio, ma non potendo valere sempre anche il viceversa,si può ben capire perché le due nozioni vengano ricondotte a due discipline giuridiche diverse: la prima al diritto dell’ambiente, la seconda al diritto dei beni culturali. Pertanto, ciò che accomuna le due nozioni è il sostrato naturale del territorio, mentre ciò che le differenzia è l’interesse culturale che, benché non del tutto assente nelle aree protette,nel paesaggio (nella misura in cui questo venga considerato come la visione antropologica dell’ambiente) ne risulta assolutamente preminente. Ma non è sempre stato così. L’A. dimostra, infatti, come soltanto di recente, sulla spinta della Convenzione europea di Firenze sul paesaggio del 2000, la nozione abbia assunto questa connotazione anche nel nostro ordinamento. In precedenza, la scarsa chiarezza sul significato da attribuire alla nozione di paesaggio ha consentito di poter oscillare da una concezione naturalistica (tipica, ad es., della legge del ‘39 sulle bellezze naturali e della c.d. legge Galasso del 1985) ad una panurbanistica (legata in particolare al d.p.r. n. 616/1977), mai a quella tout-court culturale che lo stesso art. 9 Cost. avrebbe indotto di considerare sin dal 1948. L’idea culturale di paesaggio ha iniziato a prendere forma appena nel 1998, con il d.lgs. n. 112, ancorché l’utilizzo dell’ambigua sineddoche «bene ambientale» non permetteva un pieno affrancamento del paesaggio stesso né dalla protezione della natura, né dall’ambiente. Risultato che verrà raggiunto soltanto con il secondo correttivo del 2008 al Codice dei beni culturali, quando si è definitivamente introdotta la nozione di «paesaggio», declinata oramai al plurale in omaggio alla mutevolezza dei territori italiani, morfologicamente e sociologicamente diversi, meritevoli di tutela (in particolare i beni paesaggistici) ovvero di valorizzazione (un po’ tutti i territori, compresi quelli degradati) e quindi di politiche pubbliche ad essi espressamente dedicate.
Degrassi, L. (2013). L’idea di paesaggio tra natura e cultura. Il rapporto con le aree protette. In Studi in onore di Claudio Rossano (pp. 1997-2023). Napoli : Jovene.
L’idea di paesaggio tra natura e cultura. Il rapporto con le aree protette
DEGRASSI, LIDIANNA
2013
Abstract
Il saggio affronta un argomento intimamente connesso al tema delle aree protette,ancorché distinto da esso: «il paesaggio». Siccome un’area protetta può essere considerata un paesaggio, ma non potendo valere sempre anche il viceversa,si può ben capire perché le due nozioni vengano ricondotte a due discipline giuridiche diverse: la prima al diritto dell’ambiente, la seconda al diritto dei beni culturali. Pertanto, ciò che accomuna le due nozioni è il sostrato naturale del territorio, mentre ciò che le differenzia è l’interesse culturale che, benché non del tutto assente nelle aree protette,nel paesaggio (nella misura in cui questo venga considerato come la visione antropologica dell’ambiente) ne risulta assolutamente preminente. Ma non è sempre stato così. L’A. dimostra, infatti, come soltanto di recente, sulla spinta della Convenzione europea di Firenze sul paesaggio del 2000, la nozione abbia assunto questa connotazione anche nel nostro ordinamento. In precedenza, la scarsa chiarezza sul significato da attribuire alla nozione di paesaggio ha consentito di poter oscillare da una concezione naturalistica (tipica, ad es., della legge del ‘39 sulle bellezze naturali e della c.d. legge Galasso del 1985) ad una panurbanistica (legata in particolare al d.p.r. n. 616/1977), mai a quella tout-court culturale che lo stesso art. 9 Cost. avrebbe indotto di considerare sin dal 1948. L’idea culturale di paesaggio ha iniziato a prendere forma appena nel 1998, con il d.lgs. n. 112, ancorché l’utilizzo dell’ambigua sineddoche «bene ambientale» non permetteva un pieno affrancamento del paesaggio stesso né dalla protezione della natura, né dall’ambiente. Risultato che verrà raggiunto soltanto con il secondo correttivo del 2008 al Codice dei beni culturali, quando si è definitivamente introdotta la nozione di «paesaggio», declinata oramai al plurale in omaggio alla mutevolezza dei territori italiani, morfologicamente e sociologicamente diversi, meritevoli di tutela (in particolare i beni paesaggistici) ovvero di valorizzazione (un po’ tutti i territori, compresi quelli degradati) e quindi di politiche pubbliche ad essi espressamente dedicate.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.