Nel contesto della complessa disciplina francese in materia di case di abitazione e del riconoscimento di un vero e proprio diritto all’abitazione, si inserisce la normativa per la specifica tutela dell’alloggio familiare. Mentre nel nostro ordinamento la considerazione per l’abitazione familiare emerge nell’occasione in cui appare problematica l’assegnazione ad un coniuge piuttosto che all’altro dell’alloggio familiare, come nel caso di separazione, di divorzio o in materia del diritto del coniuge legittimo nella successione necessaria, occorre attualmente parlare di creazione in Francia di un vero e proprio statuto speciale, non occasionale né secondario, del bene casa, la cui fattispecie ha, come presupposto essenziale, il matrimonio,ma che oggi, seppur in modo non esplicito, pare sempre più allargarsi a comprendere anche coppie unite da un contratto di convivenza –PACS-. Si tratta della costituzione di un vero e proprio vincolo di destinazione che ha ad oggetto la casa familiare e il suo arredo fino allo scioglimento della famiglia stessa. Dalla proclamazione del principio di bigenitorialità e di tutela preminente degli interessi del minore discende la necessaria rivisitazione e verifica dei criteri per l’attribuzione della casa coniugale e la conseguente creazione di nuovi parametri anche nella gestione di tale bene anche durante la durata del vincolo coniugale sulla scia di quanto sta avvenendo negli altri paesi europei. Il contributo analizza in modo dettagliato il tema della tutela dell’alloggio adibito a residenza familiare, anche nella prospettiva di necessaria riforma del nostro ordinamento.
Donati, A. (2007). La tutela della casa familiare nel diritto francese. In M. Dossetti (a cura di), I diritti sulla casa (pp. 353-399). piacenza : la tribuna.
La tutela della casa familiare nel diritto francese
DONATI, ALESSANDRA
2007
Abstract
Nel contesto della complessa disciplina francese in materia di case di abitazione e del riconoscimento di un vero e proprio diritto all’abitazione, si inserisce la normativa per la specifica tutela dell’alloggio familiare. Mentre nel nostro ordinamento la considerazione per l’abitazione familiare emerge nell’occasione in cui appare problematica l’assegnazione ad un coniuge piuttosto che all’altro dell’alloggio familiare, come nel caso di separazione, di divorzio o in materia del diritto del coniuge legittimo nella successione necessaria, occorre attualmente parlare di creazione in Francia di un vero e proprio statuto speciale, non occasionale né secondario, del bene casa, la cui fattispecie ha, come presupposto essenziale, il matrimonio,ma che oggi, seppur in modo non esplicito, pare sempre più allargarsi a comprendere anche coppie unite da un contratto di convivenza –PACS-. Si tratta della costituzione di un vero e proprio vincolo di destinazione che ha ad oggetto la casa familiare e il suo arredo fino allo scioglimento della famiglia stessa. Dalla proclamazione del principio di bigenitorialità e di tutela preminente degli interessi del minore discende la necessaria rivisitazione e verifica dei criteri per l’attribuzione della casa coniugale e la conseguente creazione di nuovi parametri anche nella gestione di tale bene anche durante la durata del vincolo coniugale sulla scia di quanto sta avvenendo negli altri paesi europei. Il contributo analizza in modo dettagliato il tema della tutela dell’alloggio adibito a residenza familiare, anche nella prospettiva di necessaria riforma del nostro ordinamento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.