Il contratto atipico di “stock lending” realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, dal punto di vista fiscale, la natura, obbligatoria ovvero reale, del negozio. Con la conseguenza che deve trovare applicazione, ai fini dell’indeducibilità dei costi, l’art. 109, comma 8, del D.P.R. n. 917 del 1986.

Kostner, A. (2022). SPUNTI PROBLEMATICI SUL CONTRATTO ATIPICO DI STOCK LENDING: NATURA, EFFETTI E RILEVANZA FISCALE. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE(3), 652-672.

SPUNTI PROBLEMATICI SUL CONTRATTO ATIPICO DI STOCK LENDING: NATURA, EFFETTI E RILEVANZA FISCALE

KOSTNER A.
2022

Abstract

Il contratto atipico di “stock lending” realizza il medesimo fenomeno economico dell’usufrutto di azioni, senza che rilevi, dal punto di vista fiscale, la natura, obbligatoria ovvero reale, del negozio. Con la conseguenza che deve trovare applicazione, ai fini dell’indeducibilità dei costi, l’art. 109, comma 8, del D.P.R. n. 917 del 1986.
Nota a sentenza
CONTRATTO STOCK LENDING, INDEDUCIBILITA' COSTI
Italian
2022
3
652
672
none
Kostner, A. (2022). SPUNTI PROBLEMATICI SUL CONTRATTO ATIPICO DI STOCK LENDING: NATURA, EFFETTI E RILEVANZA FISCALE. GIURISPRUDENZA COMMERCIALE(3), 652-672.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10281/400183
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