La natura d’imposta d’atto del tributo di registro impedisce, ai fini della tassazione, la valorizzazione ai sensi dell’art. 20 del TUR – per come modificato ed interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 158/2020 – di elementi ed effetti empirici e/o economici, diversi da quelli giuridici emergenti dall’atto/documento.
Kostner, A. (2021). La natura d'imposta d'atto del tributo di registro come limite alla valorizzazione di elementi esterni e di collegamenti negoziali. RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO TRIBUTARIO(1), 21-43.
La natura d'imposta d'atto del tributo di registro come limite alla valorizzazione di elementi esterni e di collegamenti negoziali
Kostner, A
2021
Abstract
La natura d’imposta d’atto del tributo di registro impedisce, ai fini della tassazione, la valorizzazione ai sensi dell’art. 20 del TUR – per come modificato ed interpretato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 158/2020 – di elementi ed effetti empirici e/o economici, diversi da quelli giuridici emergenti dall’atto/documento.File in questo prodotto:
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