The right of the quota holder to control pursuant to Article 2476, paragraph 2, of the Italian Civil Code finds its only limit in the application of the principle of good faith and fairness, also in its declination of the necessary existence of a concrete interest of the quota holder in the exercise of the control. The right to control, therefore, may be exercised by the quota holder to an extent proportional to the concrete interest owned by the same. Thus: (i) the withdrawing quota holder - who retains his status and some interest to control until the liquidation of the quota - shall have his right to control reduced to a degree corresponding to the progressive weakening of his interest to control; (ii) the quota holder in competition with the company, who retains a “full” interest to control, shall not have his right reduced, unless he exercises it abusively or in bad faith; (iii) the quota holder, who declares the purpose of his control, self-limits his interest to control and cannot exercise the right in question beyond the limits that he himself has fixed.
Il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. trova il suo unico limite nell’applicazione del principio di buona fede e correttezza, anche nella sua declinazione della necessaria sussistenza di un interesse in concreto del socio all’esercizio del controllo. Il diritto di controllo, dunque, potrà essere esercitato dal socio in misura proporzionale all’interesse in concreto vantato dallo stesso. Così: (i) il socio recedente - che mantiene il suo status e un qualche interesse al controllo sino alla liquidazione delle partecipazioni - vedrà ridotto il proprio diritto di controllo in misura corrispondente rispetto al progressivo affievolimento del suo interesse; (ii) il socio concorrente, mantenendo un interesse “pieno” al controllo, non potrà veder ridotto il proprio diritto, salvo esercizio abusivo o in mala fede del medesimo; (iii) il socio che dichiara la finalità del proprio controllo auto-delimita il proprio interesse al controllo e non può esercitare il diritto in parola oltre ai limiti che egli stesso ha fissato.
Foggetta, F. (2021). L’interesse all’esercizio del diritto di controllo nella S.r.l., fra recesso, concorrenza e auto-delimitazione. LE SOCIETÀ(12), 1401-1412.
L’interesse all’esercizio del diritto di controllo nella S.r.l., fra recesso, concorrenza e auto-delimitazione
Foggetta, F
2021
Abstract
Il diritto di controllo di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. trova il suo unico limite nell’applicazione del principio di buona fede e correttezza, anche nella sua declinazione della necessaria sussistenza di un interesse in concreto del socio all’esercizio del controllo. Il diritto di controllo, dunque, potrà essere esercitato dal socio in misura proporzionale all’interesse in concreto vantato dallo stesso. Così: (i) il socio recedente - che mantiene il suo status e un qualche interesse al controllo sino alla liquidazione delle partecipazioni - vedrà ridotto il proprio diritto di controllo in misura corrispondente rispetto al progressivo affievolimento del suo interesse; (ii) il socio concorrente, mantenendo un interesse “pieno” al controllo, non potrà veder ridotto il proprio diritto, salvo esercizio abusivo o in mala fede del medesimo; (iii) il socio che dichiara la finalità del proprio controllo auto-delimita il proprio interesse al controllo e non può esercitare il diritto in parola oltre ai limiti che egli stesso ha fissato.File | Dimensione | Formato | |
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