Il divieto di ogni discriminazione occupa un posto speciale all'interno delle fonti del diritto costituzionale dell'Unione europea, al punto che la Corte di Giustizia ne ha assicurato l'applicazione ben al di là dei limiti previsti dal diritto primario. La Corte di giustizia ha, infatti, garantito l'applicazione del divieto di discriminazione nei confronti delle categorie protette in casi in cui lo strumento giuridico preso in considerazione, soprattutto direttive, non sarebbe stato applicabile. È questo il caso in cui la Corte di giustizia ha applicato il divieto di discriminazione a una controversia tra privati, avverando quello che solitamente viene definito come l'effetto diretto orizzontale degli strumenti giuridici del diritto dell'Unione. Come nella recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Egenberger, dove una candidata per una posizione lavorativa riguardante una consulenza legale in materia di diritti fondamentali in una associazione affiliata alla Chiesa Protestante Tedesca ha impugnato il rifiuto di assumerla del datore di lavoro. La decisione della Corte di applicare il principio di non discriminazione sulla base della religione può dunque considerarsi un tentativo di affermare il valore specifico e fondamentale che ha il principio di non discriminazione nell'ordinamento costituzionale dell'Unione? E quale è il rapporto fra principio di uguaglianza e la libertà religiosa? Questo saggio tenterà di rispondere a queste domande.

Zaccaroni, G. (2019). Egenberger, or the place of non-discrimination on the ground of religion in the EU constitutional legal order. STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESSIONALE(3), 269-286.

Egenberger, or the place of non-discrimination on the ground of religion in the EU constitutional legal order

Zaccaroni, G
Membro del Collaboration Group
2019

Abstract

Il divieto di ogni discriminazione occupa un posto speciale all'interno delle fonti del diritto costituzionale dell'Unione europea, al punto che la Corte di Giustizia ne ha assicurato l'applicazione ben al di là dei limiti previsti dal diritto primario. La Corte di giustizia ha, infatti, garantito l'applicazione del divieto di discriminazione nei confronti delle categorie protette in casi in cui lo strumento giuridico preso in considerazione, soprattutto direttive, non sarebbe stato applicabile. È questo il caso in cui la Corte di giustizia ha applicato il divieto di discriminazione a una controversia tra privati, avverando quello che solitamente viene definito come l'effetto diretto orizzontale degli strumenti giuridici del diritto dell'Unione. Come nella recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Egenberger, dove una candidata per una posizione lavorativa riguardante una consulenza legale in materia di diritti fondamentali in una associazione affiliata alla Chiesa Protestante Tedesca ha impugnato il rifiuto di assumerla del datore di lavoro. La decisione della Corte di applicare il principio di non discriminazione sulla base della religione può dunque considerarsi un tentativo di affermare il valore specifico e fondamentale che ha il principio di non discriminazione nell'ordinamento costituzionale dell'Unione? E quale è il rapporto fra principio di uguaglianza e la libertà religiosa? Questo saggio tenterà di rispondere a queste domande.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
EU law, direct effect, equality, religious freedom, Egenberger
English
2019
3
269
286
none
Zaccaroni, G. (2019). Egenberger, or the place of non-discrimination on the ground of religion in the EU constitutional legal order. STATO, CHIESE E PLURALISMO CONFESSIONALE(3), 269-286.
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