L’istituto dei poteri sostitutivi trova il suo «statuto» nella giurisprudenza costituzionale e in particolare nella sent. n. 177 del 1988, la quale ha rappresentato il risultato dell’opera del Giudice delle leggi, che a partire dalla pronuncia n. 142 del 1972, pur non senza incertezze e difficoltà, ha effettivamente finito per definire l’istituto della sostituzione, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Dopo la riforma costituzionale apportata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la stessa opera di razionalizzazione è stata posta in essere a proposito dei poteri sostitutivi regionali . Il Giudice della costituzionalità, infatti, sulla base della constatazione che i riformati artt. 114, 117, c. 2, lett. p), e 118 Cost., attribuiscono anche agli enti locali competenze proprie, ha trasferito i principi enucleati per le fattispecie sostitutive statali su quelle regionali. La legge (statale o regionale), pertanto, per essere legittima deve prevedere che il potere sostitutivo sia esercitato da parte di un organo di governo, nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali per l’esercizio di tale potere in conformità al principio di leale collaborazione. Lo studio si interroga sulla possibilità ventilata da alcuni di non prevedere la leale collaborazione nei confronti delle comunità montane.

Raffiotta, E. (2007). A proposito dei poteri sostitutivi esercitati nei confronti delle comunità montane: davvero non c’è spazio per la leale collaborazione?. LE REGIONI, 3-4, 185-194.

A proposito dei poteri sostitutivi esercitati nei confronti delle comunità montane: davvero non c’è spazio per la leale collaborazione?

Raffiotta, EC
2007

Abstract

L’istituto dei poteri sostitutivi trova il suo «statuto» nella giurisprudenza costituzionale e in particolare nella sent. n. 177 del 1988, la quale ha rappresentato il risultato dell’opera del Giudice delle leggi, che a partire dalla pronuncia n. 142 del 1972, pur non senza incertezze e difficoltà, ha effettivamente finito per definire l’istituto della sostituzione, individuando requisiti sostanziali e procedurali, stimolando prima e correggendo successivamente gli interventi del legislatore. Dopo la riforma costituzionale apportata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la stessa opera di razionalizzazione è stata posta in essere a proposito dei poteri sostitutivi regionali . Il Giudice della costituzionalità, infatti, sulla base della constatazione che i riformati artt. 114, 117, c. 2, lett. p), e 118 Cost., attribuiscono anche agli enti locali competenze proprie, ha trasferito i principi enucleati per le fattispecie sostitutive statali su quelle regionali. La legge (statale o regionale), pertanto, per essere legittima deve prevedere che il potere sostitutivo sia esercitato da parte di un organo di governo, nei confronti di attività prive di discrezionalità nell’an e presentare idonee garanzie procedimentali per l’esercizio di tale potere in conformità al principio di leale collaborazione. Lo studio si interroga sulla possibilità ventilata da alcuni di non prevedere la leale collaborazione nei confronti delle comunità montane.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
POTERI SOTITUTIVI; LEALE COLLABORAZIONE; COMUNITÀ MONTANE; AUTONOMIA REGIONALE; AUTONOMIA ENTI LOCALI
Italian
2007
3-4
185
194
reserved
Raffiotta, E. (2007). A proposito dei poteri sostitutivi esercitati nei confronti delle comunità montane: davvero non c’è spazio per la leale collaborazione?. LE REGIONI, 3-4, 185-194.
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