La negoziazione e conclusione di accordi internazionali rappresenta una della principali attività di politica estera dello Stato. Come noto, il Testo costituzionale italiano non ha previsto un procedimento “esaustivo” in tema di negoziazione e adozione dei trattati internazionali. Il combinato disposto degli articoli 87 ed 80 Cost., affida al Presidente della Repubblica la ratifica dei trattati internazionali, conferendo invece al Parlamento il compito di autorizzare con legge la ratifica dei trattati “che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. La Costituzione repubblicana, inoltre, non ha previsto formalmente alcun potere governativo nel procedimento di formazione dei trattati internazionali. In assenza di una precisa disposizione costituzionale, in dottrina si è ritenuto che l’iniziativa, la negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali fossero una competenza del Governo. Non solo perché già nel precedente ordinamento previsto dallo Statuto Albertino tale competenza era attribuita al Sovrano vertice dell’Esecutivo, ma anche perché – ed in particolare nell'ordinamento repubblicano – la materia relativa ai rapporti internazionali e alla loro gestione è inscindibilmente collegata alla funzione governativa di indirizzo politico. Il saggio mir ad analizzare attraverso la prassi l'attuale potere estero del Governo.

Raffiotta, E. (2009). Potere estero del Governo e accordi internazionali in forma semplificata: una ricerca sulla prassi. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI, 11, 1-21.

Potere estero del Governo e accordi internazionali in forma semplificata: una ricerca sulla prassi

Raffiotta, EC
2009

Abstract

La negoziazione e conclusione di accordi internazionali rappresenta una della principali attività di politica estera dello Stato. Come noto, il Testo costituzionale italiano non ha previsto un procedimento “esaustivo” in tema di negoziazione e adozione dei trattati internazionali. Il combinato disposto degli articoli 87 ed 80 Cost., affida al Presidente della Repubblica la ratifica dei trattati internazionali, conferendo invece al Parlamento il compito di autorizzare con legge la ratifica dei trattati “che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. La Costituzione repubblicana, inoltre, non ha previsto formalmente alcun potere governativo nel procedimento di formazione dei trattati internazionali. In assenza di una precisa disposizione costituzionale, in dottrina si è ritenuto che l’iniziativa, la negoziazione e la conclusione degli accordi internazionali fossero una competenza del Governo. Non solo perché già nel precedente ordinamento previsto dallo Statuto Albertino tale competenza era attribuita al Sovrano vertice dell’Esecutivo, ma anche perché – ed in particolare nell'ordinamento repubblicano – la materia relativa ai rapporti internazionali e alla loro gestione è inscindibilmente collegata alla funzione governativa di indirizzo politico. Il saggio mir ad analizzare attraverso la prassi l'attuale potere estero del Governo.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
POTERE ESTERO; TRATTATI; GOVENO; PRESIDENTE DEL CONSIGLIO; RATIFICA TRATTATI INTERNAZIONALI
Italian
2009
11
1
21
reserved
Raffiotta, E. (2009). Potere estero del Governo e accordi internazionali in forma semplificata: una ricerca sulla prassi. FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI, 11, 1-21.
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