La legge fiscale italiana sulle imposte dirette fornisce una descrizione di imprenditore individuale nell’art. 53 del d.p.r. n. 917/1986. Secondo la definizione ivi contenuta, assume la qualifica di imprenditore la persona fisica che esercita in forma professionale una delle attività elencate nella norma. Non è indispensabile che quelle attività siano l’unica occupazione del soggetto. Pertanto, l’impresa non deve essere la sola fonte di reddito per il contribuente; la sua gestione può accompagnarsi allo svolgimento di altre attività. Il luogo di lavoro non riveste alcuna rilevanza. La disposizione non pone, infatti, limiti spaziali alla sua sfera di efficacia, sicché la nozione in essa prevista è applicabile all’attività esercitata in qualunque parte del globo terrestre. E’ quindi sufficiente compiere una delle prestazioni indicate nell’art. 53, indifferentemente in Italia o all’estero, per essere considerati dalla legge fiscale italiana imprenditori. Tuttavia la disciplina prevista per le imprese residente e per quelle non residenti non è identica, come si analizza e puntualizza nello scritto.

Gaffuri, A. (2002). Principi generali di tassazione del reddito d’impresa nei rapporti internazionali. CORRIERE TRIBUTARIO, 25(37), 3396-3401.

Principi generali di tassazione del reddito d’impresa nei rapporti internazionali

GAFFURI, ALBERTO MARIA
2002

Abstract

La legge fiscale italiana sulle imposte dirette fornisce una descrizione di imprenditore individuale nell’art. 53 del d.p.r. n. 917/1986. Secondo la definizione ivi contenuta, assume la qualifica di imprenditore la persona fisica che esercita in forma professionale una delle attività elencate nella norma. Non è indispensabile che quelle attività siano l’unica occupazione del soggetto. Pertanto, l’impresa non deve essere la sola fonte di reddito per il contribuente; la sua gestione può accompagnarsi allo svolgimento di altre attività. Il luogo di lavoro non riveste alcuna rilevanza. La disposizione non pone, infatti, limiti spaziali alla sua sfera di efficacia, sicché la nozione in essa prevista è applicabile all’attività esercitata in qualunque parte del globo terrestre. E’ quindi sufficiente compiere una delle prestazioni indicate nell’art. 53, indifferentemente in Italia o all’estero, per essere considerati dalla legge fiscale italiana imprenditori. Tuttavia la disciplina prevista per le imprese residente e per quelle non residenti non è identica, come si analizza e puntualizza nello scritto.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
imposte sui redditi; reddito d’impresa; residenza; forza di attrazione del reddito d’impresa.
Italian
2002
25
37
3396
3401
none
Gaffuri, A. (2002). Principi generali di tassazione del reddito d’impresa nei rapporti internazionali. CORRIERE TRIBUTARIO, 25(37), 3396-3401.
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