L'Autore esamina la recente sentenza n. 260 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha statuito che l'esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo non è incostituzionale. La pronuncia costituzionale rimarca la non manifesta irragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta legislativa, più o meno condivisibile, di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale più grave prevista nel nostro ordinamento. Rientra invero tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina mirante a imporre in ogni caso, per i delitti più gravi puniti con l’ergastolo, lo svolgimento di un processo pubblico davanti a una corte d’assise e non a un giudice monocratico, nell’ambito del quale si concreta il principio della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (art. 102, co. 3, Cost.). L'A. osserva come la Corte, procedendo all’esame delle opzioni e delle finalità di politica legislativa sottese alla disciplina censurata, abbia mantenuto un atteggiamento di self restraint, evitando di eccedere l’ambito del sindacato di costituzionalità.
Capitta, A. (2020). Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l’ergastolo. ARCHIVIO PENALE, 3(3), 1-6.
Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti punibili con l’ergastolo
Capitta, AM
2020
Abstract
L'Autore esamina la recente sentenza n. 260 del 2020, con la quale la Corte costituzionale ha statuito che l'esclusione del giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo non è incostituzionale. La pronuncia costituzionale rimarca la non manifesta irragionevolezza e la non arbitrarietà della scelta legislativa, più o meno condivisibile, di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale più grave prevista nel nostro ordinamento. Rientra invero tra le scelte discrezionali del legislatore la previsione di una disciplina mirante a imporre in ogni caso, per i delitti più gravi puniti con l’ergastolo, lo svolgimento di un processo pubblico davanti a una corte d’assise e non a un giudice monocratico, nell’ambito del quale si concreta il principio della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia (art. 102, co. 3, Cost.). L'A. osserva come la Corte, procedendo all’esame delle opzioni e delle finalità di politica legislativa sottese alla disciplina censurata, abbia mantenuto un atteggiamento di self restraint, evitando di eccedere l’ambito del sindacato di costituzionalità.File | Dimensione | Formato | |
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