Lo scritto riguarda la nuova disciplina sulla “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, introdotta dal d.l. n. 78/2010. Tale disciplina si applica agli atti impositivi emessi dopo il primo ottobre 2011, relativi a periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e aventi ad oggetto l’Irpef, l’Ires, l’Irap e l’Iva. Tali atti impositivi – devono considerarsi tali tutti i provvedimenti con i quali viene rideterminata la base imponibile dichiarata dal contribuente (ad esclusione solo della correzione degli oneri deducibili, compiuta in sede di controllo ex artt. 36 bis e ter del d.p.r. 600) - devono ora recare l’ordine di pagare l’imposta accertata entro il termine per la proposizione del ricorso.
Gaffuri, A. (2011). L’accertamento esecutivo dopo la manovra ed il decreto sviluppo: caratteristiche, termini e garanzie per il contribuente.. Intervento presentato a: L’accertamento fiscale e il contenzioso tributario, Spazio Chiossetto, via Chiossetto n. 20, Milano.
L’accertamento esecutivo dopo la manovra ed il decreto sviluppo: caratteristiche, termini e garanzie per il contribuente.
GAFFURI, ALBERTO MARIA
2011
Abstract
Lo scritto riguarda la nuova disciplina sulla “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, introdotta dal d.l. n. 78/2010. Tale disciplina si applica agli atti impositivi emessi dopo il primo ottobre 2011, relativi a periodi d’imposta in corso alla data del 31.12.2007 e aventi ad oggetto l’Irpef, l’Ires, l’Irap e l’Iva. Tali atti impositivi – devono considerarsi tali tutti i provvedimenti con i quali viene rideterminata la base imponibile dichiarata dal contribuente (ad esclusione solo della correzione degli oneri deducibili, compiuta in sede di controllo ex artt. 36 bis e ter del d.p.r. 600) - devono ora recare l’ordine di pagare l’imposta accertata entro il termine per la proposizione del ricorso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.