Il nuovo metodo, elaborato dalle SS.UU. per applicare la clcd nella fase di liquidazione del danno, si focalizza sulla identica “funzionalità” del beneficio collaterale e del risarcimento del danno. In caso di assicurazione contro i danni e sulla vita la diversa funzione degli indennizzi, riparatoria nel primo caso (danni), previdenziale nel secondo (vita), determina l’applicazione della clcd soltanto fra il risarcimento del danno e l’indennizzo dell’ assicurazione contro i danni, mentre consente il cumulo fra risarcimento danni e indennizzo da polizza vita. Tale distinzione non opera, secondo l’opinione dell’Autrice in contrasto con il S.C., per i premi che risultano essere sempre il corrispettivo che l’assicurato si obbliga a versare per assicurarsi l’indennizzo, quale contropartita in caso di avveramento del rischio assicurato. Ecco perché in caso di assicurazione contro i danni l’importo del risarcimento da cui dedurre l’indennizzo assicurativo va calcolato comprensivo dei premi corrisposti dal danneggiato per avere la polizza in corso.
Ferrari, M. (2020). Assicurazione contro i danni e sulla vita: indennità e premi in rapporto alla compensatio lucri cum damno. CONTRATTO E IMPRESA(3/2020), 1152-1173.
Assicurazione contro i danni e sulla vita: indennità e premi in rapporto alla compensatio lucri cum damno
Ferrari Mariangela
2020
Abstract
Il nuovo metodo, elaborato dalle SS.UU. per applicare la clcd nella fase di liquidazione del danno, si focalizza sulla identica “funzionalità” del beneficio collaterale e del risarcimento del danno. In caso di assicurazione contro i danni e sulla vita la diversa funzione degli indennizzi, riparatoria nel primo caso (danni), previdenziale nel secondo (vita), determina l’applicazione della clcd soltanto fra il risarcimento del danno e l’indennizzo dell’ assicurazione contro i danni, mentre consente il cumulo fra risarcimento danni e indennizzo da polizza vita. Tale distinzione non opera, secondo l’opinione dell’Autrice in contrasto con il S.C., per i premi che risultano essere sempre il corrispettivo che l’assicurato si obbliga a versare per assicurarsi l’indennizzo, quale contropartita in caso di avveramento del rischio assicurato. Ecco perché in caso di assicurazione contro i danni l’importo del risarcimento da cui dedurre l’indennizzo assicurativo va calcolato comprensivo dei premi corrisposti dal danneggiato per avere la polizza in corso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.