Il saggio commenta la decisione della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) dell’art. 10, comma 3, della l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui individuava il discrimine per l’applicazione delle nuove e più favorevoli norme sulla prescrizione dei reati, nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, in un parametro irrazionale come la dichiarazione di apertura del dibattimento. Rileva criticamente l’Autore che nella prospettiva perseguita dalla disciplina transitoria, di evitare l’estinzione di massa dei processi in corso, appare una soluzione ragionevole quella di escludere l’applicazione dei termini più brevi di prescrizione nei processi giunti a una fase più avanzata, e che l’individuazione della specifica fase processuale, in relazione alla quale graduare le deroga alla disciplina ordinaria dell’art. 2, comma 4, c.p., pertiene a un tipo di valutazione sulla quale la discrezionalità del legislatore è molto ampia. Tutte le alternative possibili sono in qualche misura opinabili, in quanto nessuna appare in grado di evitare o ridurre il prodursi di effetti di discriminazione derivanti dal causale andamento del processo.

Dodaro, G. (2006). Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(6), 4116-4127.

Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati

DODARO, GIANDOMENICO
2006

Abstract

Il saggio commenta la decisione della Corte costituzionale n. 393 del 2006, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) dell’art. 10, comma 3, della l. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui individuava il discrimine per l’applicazione delle nuove e più favorevoli norme sulla prescrizione dei reati, nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge, in un parametro irrazionale come la dichiarazione di apertura del dibattimento. Rileva criticamente l’Autore che nella prospettiva perseguita dalla disciplina transitoria, di evitare l’estinzione di massa dei processi in corso, appare una soluzione ragionevole quella di escludere l’applicazione dei termini più brevi di prescrizione nei processi giunti a una fase più avanzata, e che l’individuazione della specifica fase processuale, in relazione alla quale graduare le deroga alla disciplina ordinaria dell’art. 2, comma 4, c.p., pertiene a un tipo di valutazione sulla quale la discrezionalità del legislatore è molto ampia. Tutte le alternative possibili sono in qualche misura opinabili, in quanto nessuna appare in grado di evitare o ridurre il prodursi di effetti di discriminazione derivanti dal causale andamento del processo.
Nota a sentenza
Disciplina transitoria, prescrizione, retroattività favorevole
Italian
2006
6
4116
4127
none
Dodaro, G. (2006). Principio di retroattività favorevole e «termini più brevi» di prescrizione dei reati. GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE(6), 4116-4127.
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