Lo scritto prende spunto da una ampia indagine condotta in chiave comparatistica e dedicata ad un tema di grande attualità a fronte dell’introduzione nel nostro ordinamento della Direttiva 2017/828 e, con essa, di rilevanti doveri di engagement in capo agli investitori istituzionali. Da qui l’interrogativo su quale sia effettivamente il ruolo che si intende ora attribuire agli investitori istituzionali e se tale dovere di attivarsi sia stato previsto anche a tutela di interessi ulteriori rispetto a quelli dei partecipanti al fondo. L’Autrice segnala, però, che una risposta affermativa ai quesiti ora indicati potrebbe generare importanti conseguenze e nuove questioni: i) individuare profili di doverosità con riferimento alla posizione di socio ricoperta da un investitore istituzionale e, soprattutto, prospettare tali profili di doverosità nell’interesse (anche) generale, si pone in contrasto - non solo con quanto genericamente riconosciuto in merito alla posizione di socio, ma, anche, - con quanto affermato in relazione agli stessi investitori istituzionali, per i quali si è sempre sostenuto che essi debbano agire nel solo interesse dei loro clienti; ii) il fatto poi di ravvisare un dovere di engagement e, più precisamente, un dovere di monitorare e di dialogare con la società partecipata anche con riferimento ad alcuni aspetti cruciali della vita societaria, quali la strategia, i rischi, la struttura del capitale, potrebbe incidere in relazione al noto riparto delle competenze tra soci e amministratori; iii) infine, resta tutto da verificare se ed in che termini nelle società quotate il potere gestionale debba essere funzionalizzato al perseguimento pure degli interessi degli stakeholders, soprattutto qualora siano gli stessi soci (ovvero gli investitori istituzionali) ora a richiederlo.
Dacco, A. (2019). Il ruolo degli investitori istituzionali alla luce della direttiva 2017/828. ANALISI GIURIDICA DELL'ECONOMIA [10.1433/95011].
Il ruolo degli investitori istituzionali alla luce della direttiva 2017/828
Dacco, A
2019
Abstract
Lo scritto prende spunto da una ampia indagine condotta in chiave comparatistica e dedicata ad un tema di grande attualità a fronte dell’introduzione nel nostro ordinamento della Direttiva 2017/828 e, con essa, di rilevanti doveri di engagement in capo agli investitori istituzionali. Da qui l’interrogativo su quale sia effettivamente il ruolo che si intende ora attribuire agli investitori istituzionali e se tale dovere di attivarsi sia stato previsto anche a tutela di interessi ulteriori rispetto a quelli dei partecipanti al fondo. L’Autrice segnala, però, che una risposta affermativa ai quesiti ora indicati potrebbe generare importanti conseguenze e nuove questioni: i) individuare profili di doverosità con riferimento alla posizione di socio ricoperta da un investitore istituzionale e, soprattutto, prospettare tali profili di doverosità nell’interesse (anche) generale, si pone in contrasto - non solo con quanto genericamente riconosciuto in merito alla posizione di socio, ma, anche, - con quanto affermato in relazione agli stessi investitori istituzionali, per i quali si è sempre sostenuto che essi debbano agire nel solo interesse dei loro clienti; ii) il fatto poi di ravvisare un dovere di engagement e, più precisamente, un dovere di monitorare e di dialogare con la società partecipata anche con riferimento ad alcuni aspetti cruciali della vita societaria, quali la strategia, i rischi, la struttura del capitale, potrebbe incidere in relazione al noto riparto delle competenze tra soci e amministratori; iii) infine, resta tutto da verificare se ed in che termini nelle società quotate il potere gestionale debba essere funzionalizzato al perseguimento pure degli interessi degli stakeholders, soprattutto qualora siano gli stessi soci (ovvero gli investitori istituzionali) ora a richiederlo.File | Dimensione | Formato | |
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