La responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale. Al principio si aggiunge l'interpretazione della Cassazione che non ha riscontrato nella fattispecie esaminata responsabilità dal momento che “al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching la legge non richiede che, sol perché reso edotto di specifici contenuti illeciti con una diffida extragiudiziale o perché proponga una domanda giudiziale al riguardo, spontaneamente li rimuova”.
Ferrari, M. (2019). La responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea cd. caching (Cass. 19 marzo 2019 n. 7709). DIRITTO DI INTERNET.
La responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea cd. caching (Cass. 19 marzo 2019 n. 7709)
Mariangela Ferrari
2019
Abstract
La responsabilità nell’attività di memorizzazione temporanea, c.d. caching, sussiste in capo al prestatore di servizi che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, pur essendogli ciò stato intimato da un’autorità amministrativa o giurisdizionale. Al principio si aggiunge l'interpretazione della Cassazione che non ha riscontrato nella fattispecie esaminata responsabilità dal momento che “al prestatore del servizio che fornisca una mera attività neutrale di caching la legge non richiede che, sol perché reso edotto di specifici contenuti illeciti con una diffida extragiudiziale o perché proponga una domanda giudiziale al riguardo, spontaneamente li rimuova”.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.