Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC: ad assoluto discapito di trasparenza, semplificazione e diffusione della notifica telematica che risulterebbe utile a ridurre inutili costi della giustizia abolendo l’attività arcaica della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, in forza di una evidente disomogeneità e nebulosità della normativa in materia visti i numerosi richiami a diverse fonti, la Cassazione sostiene, con un’interpretazione restrittiva della normativa. Critica.
Ferrari, M. (2019). L'ambigua valutazione degli elenchi pubblici per la validità della notifica telematica (Cass. 27 settembre 2019 n. 24160) e il deposito dei messaggi PEC con annesse ricevute (Cass. 22 ottobre 2019 n. 26951). DIRITTO DI INTERNET.
L'ambigua valutazione degli elenchi pubblici per la validità della notifica telematica (Cass. 27 settembre 2019 n. 24160) e il deposito dei messaggi PEC con annesse ricevute (Cass. 22 ottobre 2019 n. 26951)
Mariangela Ferrari
2019
Abstract
Per una valida notifica tramite PEC si deve estrarre l'indirizzo del destinatario solo dal pubblico registro ReGIndE e non dal pubblico registro INI-PEC: ad assoluto discapito di trasparenza, semplificazione e diffusione della notifica telematica che risulterebbe utile a ridurre inutili costi della giustizia abolendo l’attività arcaica della notifica a mezzo ufficiale giudiziario, in forza di una evidente disomogeneità e nebulosità della normativa in materia visti i numerosi richiami a diverse fonti, la Cassazione sostiene, con un’interpretazione restrittiva della normativa. Critica.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.