L’art. 140 bis, comma 1, codice del consumo dispone che l’azione di classe può essere proposta da “ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato”. Secondo le prime pronunce rese da giudici del merito questa disposizione va integrata con il dettato (peraltro implicito) dell’art. 77 c.p.c., a norma del quale il potere rappresentativo processuale presupporrebbe necessariamente anche la rappresentanza sostanziale. Ci si interroga se questa sia l’unica lettura possibile della disciplina relativa alla legittimazione a promuovere l’azione ex art. 140 bis codice del consumo, considerato che le origini, le peculiarità e la funzione dell’azione di classe dovrebbero suggerire agli interpreti cautela e ponderazione nel calarvi le regole coniate per il processo individuale.
Marinucci, E. (2011). Il difficile decollo dell'azione di classe. IL CORRIERE GIURIDICO(8), 1112-1118.
Il difficile decollo dell'azione di classe
MARINUCCI, ELENA SARA CHIARA
2011
Abstract
L’art. 140 bis, comma 1, codice del consumo dispone che l’azione di classe può essere proposta da “ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui dà mandato”. Secondo le prime pronunce rese da giudici del merito questa disposizione va integrata con il dettato (peraltro implicito) dell’art. 77 c.p.c., a norma del quale il potere rappresentativo processuale presupporrebbe necessariamente anche la rappresentanza sostanziale. Ci si interroga se questa sia l’unica lettura possibile della disciplina relativa alla legittimazione a promuovere l’azione ex art. 140 bis codice del consumo, considerato che le origini, le peculiarità e la funzione dell’azione di classe dovrebbero suggerire agli interpreti cautela e ponderazione nel calarvi le regole coniate per il processo individuale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.