Con un importante arresto (Cass. s.u. 11 luglio 2018, n. 18287) il supremo Collegio ha finalmente posto un punto fermo nel percorso interpretativo sull’assegno di divorzio, in tempi recenti particolarmente travagliato. La sentenza evidenzia, a fianco della tradizionale funzione assistenziale dell’assegno divorzile, una ritrovata (e rivalutata) funzione compensativa e perequativa, precisando che nella sua determinazione non deve più avere luogo una rigida cesura nelle due fasi sull’an e sul quantum, e che il giudizio sull’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente deve basarsi sul complesso di criteri e fattori indicati dalla legge. In questo modo, quale side effect, risulta accentuato l’ambito di discrezionalità giudiziale e più articolato il relativo giudizio dal punto di vista dell’istruttoria e degli oneri probatori. In particolare, se in relazione all’accertamento dell’eventuale divario economico-patrimoniale tra i coniugi, tenuto conto del dettato normativo e della valenza degli interessi coinvolti, la Cassazione opera una significativa accentuazione dei poteri istruttori officiosi, per gli ulteriori presupposti, profili e criteri per l’attribuzione dell’assegno l’iniziativa istruttoria deve trovare un necessario temperamento nell’applicazione della regola dell’onere della prova, da adeguare opportunamente alla specifica direzione e collocazione dei singoli fatti rilevanti per il thema probandum di causa. Un significativo rilievo possono poi rivestire alcuni istituti tipici del processo civile, quali le presunzioni e la non contestazione.

Danovi, F. (2019). Onere della prova e poteri inquisitori nel giudizio sull’assegno di divorzio (dopo le Sezioni Unite). IL GIUSTO PROCESSO CIVILE.

Onere della prova e poteri inquisitori nel giudizio sull’assegno di divorzio (dopo le Sezioni Unite)

Danovi, f
2019

Abstract

Con un importante arresto (Cass. s.u. 11 luglio 2018, n. 18287) il supremo Collegio ha finalmente posto un punto fermo nel percorso interpretativo sull’assegno di divorzio, in tempi recenti particolarmente travagliato. La sentenza evidenzia, a fianco della tradizionale funzione assistenziale dell’assegno divorzile, una ritrovata (e rivalutata) funzione compensativa e perequativa, precisando che nella sua determinazione non deve più avere luogo una rigida cesura nelle due fasi sull’an e sul quantum, e che il giudizio sull’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente deve basarsi sul complesso di criteri e fattori indicati dalla legge. In questo modo, quale side effect, risulta accentuato l’ambito di discrezionalità giudiziale e più articolato il relativo giudizio dal punto di vista dell’istruttoria e degli oneri probatori. In particolare, se in relazione all’accertamento dell’eventuale divario economico-patrimoniale tra i coniugi, tenuto conto del dettato normativo e della valenza degli interessi coinvolti, la Cassazione opera una significativa accentuazione dei poteri istruttori officiosi, per gli ulteriori presupposti, profili e criteri per l’attribuzione dell’assegno l’iniziativa istruttoria deve trovare un necessario temperamento nell’applicazione della regola dell’onere della prova, da adeguare opportunamente alla specifica direzione e collocazione dei singoli fatti rilevanti per il thema probandum di causa. Un significativo rilievo possono poi rivestire alcuni istituti tipici del processo civile, quali le presunzioni e la non contestazione.
Articolo in rivista - Articolo scientifico
Prova, assegno, divorzio
Italian
2019
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Danovi, F. (2019). Onere della prova e poteri inquisitori nel giudizio sull’assegno di divorzio (dopo le Sezioni Unite). IL GIUSTO PROCESSO CIVILE.
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