Il lavoro analizza il principio della riserva di codice o di legge organica inserito nel codice penale italiano all’art. 3-bis, secondo cui “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. L’autore si interroga sul contenuto del principio e sul suo signifciato politico-criminale. Vengono inoltre esaminati due profili di illegittimità costituzionale: dell’art. 3-bis, nella misura in cui il principio della riserva di codice introdotto dal d.lgs. n. 21 non era espressamente previsto nella legge delega; delle fattispecie penali che, come già accaduto con la figura del c.d. “blocco stradale” (reato reintrodotto dal d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018), non dovessero rispettare il principio della riserva di codice o di legge organica. L’Autore sostiene che l’art. 3-bis c.p. ponga una regola derogabile dal legislatore successivo, e che dunque non abbia reale efficacia vincolante.
Ruga Riva, C. (2019). Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale. DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO, 1(2019), 206-226.
Riserva di codice o di legge organica: significato, questioni di legittimità costituzionale e impatto sul sistema penale
Ruga Riva, C
2019
Abstract
Il lavoro analizza il principio della riserva di codice o di legge organica inserito nel codice penale italiano all’art. 3-bis, secondo cui “nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell’ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia”. L’autore si interroga sul contenuto del principio e sul suo signifciato politico-criminale. Vengono inoltre esaminati due profili di illegittimità costituzionale: dell’art. 3-bis, nella misura in cui il principio della riserva di codice introdotto dal d.lgs. n. 21 non era espressamente previsto nella legge delega; delle fattispecie penali che, come già accaduto con la figura del c.d. “blocco stradale” (reato reintrodotto dal d.l. n. 113/2018, conv. in l. n. 132/2018), non dovessero rispettare il principio della riserva di codice o di legge organica. L’Autore sostiene che l’art. 3-bis c.p. ponga una regola derogabile dal legislatore successivo, e che dunque non abbia reale efficacia vincolante.File | Dimensione | Formato | |
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