La costituzione Quoniam omne emanata dal IV Concilio Lateranense (c. 41), confluita prima nella quarta Compilatio (4 Comp. 2.10.3) e successivamente nel Liber Extra (X. 2.26.20), sancisce il principio, non nuovo alla scienza canonistica, della necessaria ininterrotta presenza della buona fede in capo al possessore ai fini della maturazione della prescrizione acquisitiva. L’opposizione con quanto invece stabilito dalla regola romana secondo cui mala fides superveniens non nocet alimenta le riflessioni dei canonisti almeno in una triplice direzione: da una parte essi si inseriscono nello spinoso dibattito dei rapporti tra l’autorità spirituale e quella temporale, legittimando pienamente l’intervento papale ratione peccati; da un’altra prospettiva, essi affermano con sempre maggior vigore l’essenzialità – per ogni tipo di prescrizione, tanto canonica quanto civile, come peraltro espressamente previsto – del requisito della buona fede, fondamentale principio non solo etico-teologico ma anche giuridico, del quale si cercano di delineare con crescente precisione le caratteristiche; infine, mostrando talvolta opinioni discordanti tra loro, essi cercano le soluzioni per alcuni casi particolari che impongono di coordinare le nuove previsioni con quelle del diritto romano.
Massironi, A. (2018). Prescrizione e buona fede acquisitiva: la costituzione Quoniam omne (c.41) nell’interpretazione della canonistica medievale. In A.A. Larson, A. Massironi (a cura di), The Fourth Lateran Council and the Development of Canon Law and the ius commune (pp. 251-279). Turnhout : Brepols [10.1484/M.EMI-EB.5.116659].
Prescrizione e buona fede acquisitiva: la costituzione Quoniam omne (c.41) nell’interpretazione della canonistica medievale
Massironi, A
2018
Abstract
La costituzione Quoniam omne emanata dal IV Concilio Lateranense (c. 41), confluita prima nella quarta Compilatio (4 Comp. 2.10.3) e successivamente nel Liber Extra (X. 2.26.20), sancisce il principio, non nuovo alla scienza canonistica, della necessaria ininterrotta presenza della buona fede in capo al possessore ai fini della maturazione della prescrizione acquisitiva. L’opposizione con quanto invece stabilito dalla regola romana secondo cui mala fides superveniens non nocet alimenta le riflessioni dei canonisti almeno in una triplice direzione: da una parte essi si inseriscono nello spinoso dibattito dei rapporti tra l’autorità spirituale e quella temporale, legittimando pienamente l’intervento papale ratione peccati; da un’altra prospettiva, essi affermano con sempre maggior vigore l’essenzialità – per ogni tipo di prescrizione, tanto canonica quanto civile, come peraltro espressamente previsto – del requisito della buona fede, fondamentale principio non solo etico-teologico ma anche giuridico, del quale si cercano di delineare con crescente precisione le caratteristiche; infine, mostrando talvolta opinioni discordanti tra loro, essi cercano le soluzioni per alcuni casi particolari che impongono di coordinare le nuove previsioni con quelle del diritto romano.File | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
Massironi, Prescrizione e buona fede acquisitiva.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia di allegato:
Publisher’s Version (Version of Record, VoR)
Dimensione
1.58 MB
Formato
Adobe PDF
|
1.58 MB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.