Lo studio ha ad oggetto l'opposizione di terzo. Si tratta di un mezzo di impugnazione che presenta l'assoluta peculiarità di essere proponibile dai soggetti che non siano stati parte del giudizio conclusosi con la decisione impugnata. Inoltre, è un mezzo straordinario, spendibile anche contro il giudicato, e volto a impedire l’attuazione della decisione inter partes. L’opposizione si articola in due mezzi, nettamente distinti: l’opposizione ordinaria e quella revocatoria. L'individuazione dei soggetti legittimati alle due forme di opposizione dipende principalmente dalle soluzioni che si ritenga di accreditare rispetto al problema esegetico dell'efficacia della sentenza ultra partes. L'opposizione ordinaria può essere concessa al litisconsorte necessario pretermesso (nei casi di litisconsorzio per ragioni di diritto sostanziale) e al titolare di un diritto autonomo e incompatibile; l’opposizione revocatoria è invece proponibile dagli aventi causa delle parti, qualora il vincolo al dictum inter partes sia imposto dal diritto sostanziale, ovvero se la successione avvenga pendente lite (e non operi l’art. 111 c.p.c.) o post rem iudicatam, nonché dai creditori di una delle parti.

Villa, A. (2019). L’opposizione di terzo. In Diritto processuale civile (pp. 2829-2873). Utet.

L’opposizione di terzo

Villa, A
2019

Abstract

Lo studio ha ad oggetto l'opposizione di terzo. Si tratta di un mezzo di impugnazione che presenta l'assoluta peculiarità di essere proponibile dai soggetti che non siano stati parte del giudizio conclusosi con la decisione impugnata. Inoltre, è un mezzo straordinario, spendibile anche contro il giudicato, e volto a impedire l’attuazione della decisione inter partes. L’opposizione si articola in due mezzi, nettamente distinti: l’opposizione ordinaria e quella revocatoria. L'individuazione dei soggetti legittimati alle due forme di opposizione dipende principalmente dalle soluzioni che si ritenga di accreditare rispetto al problema esegetico dell'efficacia della sentenza ultra partes. L'opposizione ordinaria può essere concessa al litisconsorte necessario pretermesso (nei casi di litisconsorzio per ragioni di diritto sostanziale) e al titolare di un diritto autonomo e incompatibile; l’opposizione revocatoria è invece proponibile dagli aventi causa delle parti, qualora il vincolo al dictum inter partes sia imposto dal diritto sostanziale, ovvero se la successione avvenga pendente lite (e non operi l’art. 111 c.p.c.) o post rem iudicatam, nonché dai creditori di una delle parti.
Capitolo o saggio
Processo; Opposizione; Terzo
Italian
Diritto processuale civile
2019
9788859821403
II
Utet
2829
2873
Villa, A. (2019). L’opposizione di terzo. In Diritto processuale civile (pp. 2829-2873). Utet.
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