Lo scritto si interroga sui possibili effetti della crisi economica quanto alla definizione e all'organizzazione dei servizi sociali. Precisato, in via preliminare, che le istituzioni europee non hanno condizionato la discrezionalità del legislatore nazionale nelle scelte di riduzione delle risorse da destinare alle prestazioni sociali, l'esame della giurisprudenza rivela come il dettato costituzionale riconosca ampi margini al legislatore nel modellare i servizi sociali. La definizione si limita a rinviare alla rimozione degli ostacoli che impediscano lo sviluppo della persona sicché al legislatore è affidato il compito di riconoscere i bisogni e intervenire per ridurre le diseguaglianze. Di fronte alla scarsa efficienza organizzativa dell'amministrazione a fornire prestazioni adeguate, il legislatore tende a valorizzare l'intervento di soccorso ad opera dei privati e del c.d. Terzo settore. L'amministrazione non è più chiamata a fornire il servizio, ma a coordinare le attività dei privati con gli obiettivi pubblici, valorizzandole. Si constata, in conclusione, l'immobilismo dello Stato e l'incapacità di indicare una gerarchia delle priorità sulla base della quale programmare la spesa e gli interventi che la Costituzione richiede per la sua piena attuazione. The paper questions the possible effects of the economic crisis on the definition and organization of social services. As a preliminary point, the European Institutions have not conditioned the discretion of the national legislator in choosing the reduction of resources for social services. The analysis of the jurisprudence reveals the Constitution admits wide margins to the legislator in shaping social services. The constitutional definition refers only to the removal of obstacles that hinder the development of the person. Therefor the Constitution confides in the ability of the legislator to recognize the needs and reduce inequalities. The inefficiency of the present administration in providing adequate services leads the legislator to enhance the intervention by private organizations and the c.d. Third sector. The administration does not provide the service, but coordinates the activities of private organizations. As a final remark, the immobility of the State, which means the inability to indicate a hierarchy of priorities in social services, implies the absence of a reasoned program in public expenditure and activities that the Constitution requires for its full implementation
Delsignore, M. (2018). I servizi sociali nella crisi economica. DIRITTO AMMINISTRATIVO(3), 587.
I servizi sociali nella crisi economica
Delsignore, M
2018
Abstract
Lo scritto si interroga sui possibili effetti della crisi economica quanto alla definizione e all'organizzazione dei servizi sociali. Precisato, in via preliminare, che le istituzioni europee non hanno condizionato la discrezionalità del legislatore nazionale nelle scelte di riduzione delle risorse da destinare alle prestazioni sociali, l'esame della giurisprudenza rivela come il dettato costituzionale riconosca ampi margini al legislatore nel modellare i servizi sociali. La definizione si limita a rinviare alla rimozione degli ostacoli che impediscano lo sviluppo della persona sicché al legislatore è affidato il compito di riconoscere i bisogni e intervenire per ridurre le diseguaglianze. Di fronte alla scarsa efficienza organizzativa dell'amministrazione a fornire prestazioni adeguate, il legislatore tende a valorizzare l'intervento di soccorso ad opera dei privati e del c.d. Terzo settore. L'amministrazione non è più chiamata a fornire il servizio, ma a coordinare le attività dei privati con gli obiettivi pubblici, valorizzandole. Si constata, in conclusione, l'immobilismo dello Stato e l'incapacità di indicare una gerarchia delle priorità sulla base della quale programmare la spesa e gli interventi che la Costituzione richiede per la sua piena attuazione. The paper questions the possible effects of the economic crisis on the definition and organization of social services. As a preliminary point, the European Institutions have not conditioned the discretion of the national legislator in choosing the reduction of resources for social services. The analysis of the jurisprudence reveals the Constitution admits wide margins to the legislator in shaping social services. The constitutional definition refers only to the removal of obstacles that hinder the development of the person. Therefor the Constitution confides in the ability of the legislator to recognize the needs and reduce inequalities. The inefficiency of the present administration in providing adequate services leads the legislator to enhance the intervention by private organizations and the c.d. Third sector. The administration does not provide the service, but coordinates the activities of private organizations. As a final remark, the immobility of the State, which means the inability to indicate a hierarchy of priorities in social services, implies the absence of a reasoned program in public expenditure and activities that the Constitution requires for its full implementationFile | Dimensione | Formato | |
---|---|---|---|
SERVIZI SOCIALI Dir. amm. 2018.pdf
Solo gestori archivio
Tipologia di allegato:
Publisher’s Version (Version of Record, VoR)
Dimensione
258.75 kB
Formato
Adobe PDF
|
258.75 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri Richiedi una copia |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.