Si analizza la nozione di causa non imputabile in relazione alla previsione ex art. 101, 4º comma, L. fall. qualora il difensore abbia inviato l’istanza di insinuazione allo stato passivo ad un indirizzo di pec errato, avvedendosi tardivamente dell’errore. Si conclude per la tardività dell’istanza di insinuazione, con sua conseguente inammissibilità, dal momento che si tratta di errore imputabile al difensore e, dunque, alla parte.
Felloni, G. (2018). Invio della domanda di insinuazione al passivo ad un indirizzo di pec errato. GIURISPRUDENZA ITALIANA(8-9), 1907-1915.
Invio della domanda di insinuazione al passivo ad un indirizzo di pec errato
Felloni, G
2018
Abstract
Si analizza la nozione di causa non imputabile in relazione alla previsione ex art. 101, 4º comma, L. fall. qualora il difensore abbia inviato l’istanza di insinuazione allo stato passivo ad un indirizzo di pec errato, avvedendosi tardivamente dell’errore. Si conclude per la tardività dell’istanza di insinuazione, con sua conseguente inammissibilità, dal momento che si tratta di errore imputabile al difensore e, dunque, alla parte.File in questo prodotto:
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Felloni, Invio della domanda di insinuazione al passivo ad un indirizzo di pec errato, in Giur. It., 2018, 1907 ss..pdf
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